Esclusione da gara d’appalto per servizio di tesoreria comunale: legittimità della valutazione dei requisiti tecnico-professionali sulla base dei dati ISTAT e dell’interpretazione restrittiva della lex specialis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’esclusione della società GeTeT s.p.a. dalla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale indetta dal Comune di Gaeta. L’esclusione si fondava sulla mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale, ossia l’aver gestito un servizio analogo presso un ente con almeno 20.000 abitanti nel triennio di riferimento. La decisione chiarisce che tale requisito doveva essere integrato considerando la popolazione legale determinata dai dati ISTAT e che non era sufficiente la mera certificazione dell’ente comunale. L’appello proposto da GeTeT s.p.a. è stato respinto e la sentenza del TAR confermata con diversa motivazione.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato, esaminando l’impugnazione proposta da GeTeT s.p.a., ha ribadito che il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla legge di gara e, in particolare, quello previsto dall’art. 6.3 del disciplinare (aver gestito nell’ultimo triennio almeno un servizio di tesoreria presso un ente con minimo 20.000 abitanti), deve essere dimostrato in modo oggettivo e secondo dati ufficiali. Il Collegio ha chiarito che la verifica della popolazione residente spetta alla stazione appaltante sulla base dei dati ISTAT, aventi valore legale, e non su semplice autocertificazione o attestazione del comune interessato. La decisione distingue l’interpretazione del requisito temporale (triennio continuativo) da quella proposta dall’appellante (anche servizio annuale nell’ultimo triennio). La sentenza respinge inoltre le censure sulla carenza documentale respingendo l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello e ribadendo la natura plurimotivata dell’atto di esclusione: basta l’esistenza di una sola ragione legittima per sorreggere la decisione di esclusione. L’esclusione è quindi giudicata fondata sia in punto ai requisiti sostanziali sia per le modalità di verifica adottate. È inoltre confermata la correttezza delle modalità con cui la Commissione di gara ha esercitato i poteri di soccorso istruttorio. Le spese di lite sono compensate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 stabilisce la tassatività delle cause di esclusione e la proporzionalità dei requisiti richiesti. Nella sentenza viene richiamato a sostegno della legittimità dell’esclusione: la stazione appaltante ha agito nel rispetto delle regole di gara e del principio di proporzionalità nell’accertare i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge di gara, senza introdurre cause di esclusione ulteriori o arbitrarie.
L’articolo 100 disciplina i requisiti di ordine speciale, tra cui la capacità tecnica e professionale. La sentenza precisa che la richiesta di aver svolto un servizio analogo presso un ente con almeno 20.000 abitanti è conforme all’articolo 100 e che tale requisito deve essere dimostrato secondo criteri oggettivi e proporzionati, come richiede la normativa, affidando alle stazioni appaltanti il compito di verificarli sulla base di dati oggettivi e non di semplici autocertificazioni.
L’articolo 101 riguarda il soccorso istruttorio. La sentenza ne fa applicazione riconoscendo che la Commissione di gara ha correttamente attivato la procedura di soccorso istruttorio per richiedere a GeTeT s.p.a. chiarimenti e integrazioni documentali, ma che ciò non è stato sufficiente a superare la carenza del requisito essenziale, né giustifica la produzione tardiva di documenti nuovi in appello, considerata inammissibile.



