22/07/2026
Art. 38Art. 42

Impianto di risalita Apollonio-Socrepes a Cortina: respinto l’appello contro approvazione progetto e compatibilità ambientale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dei proprietari di un immobile espropriato per la realizzazione dell’impianto di risalita Apollonio-Socrepes a Cortina d’Ampezzo, confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva già rigettato i ricorsi contro la valutazione positiva di compatibilità ambientale e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera. I giudici hanno ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di appello, rilevando la correttezza delle istruttorie tecniche, la legittimità delle procedure amministrative e la correttezza delle modalità di partecipazione dei privati, compresa la gestione delle prescrizioni e delle condizioni nei pareri delle autorità coinvolte. Le doglianze avanzate dagli appellanti sono state considerate generiche, non specificamente argomentate o prive di rilevanza giuridica.

Spiegazione Dettagliata

La vicenda riguarda la contestazione, da parte dei proprietari di un immobile interessato da esproprio, degli atti che hanno autorizzato la realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza nazionale in vista delle Olimpiadi. Il Consiglio di Stato ha esaminato vari motivi di appello concernenti presunti vizi nella valutazione geologica, nella documentazione progettuale, nella partecipazione procedimentale (osservazioni e soluzioni alternative ignorate), nella legittimità delle modalità di approvazione e della validazione del progetto, e nelle modalità di esproprio e occupazione. I giudici hanno sottolineato la correttezza e la pluralità degli studi tecnici, la legittimità delle prescrizioni e delle condizioni poste dalle autorità, la sufficiente motivazione degli atti amministrativi e la legittimità delle procedure di espropriazione e occupazione urgente, specie considerando il carattere strategico dell’opera. È stata ribadita l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali, sindacabile solo per evidenti profili di illogicità o travisamento, nonché la possibilità di adottare atti condizionati per evitare inutili aggravi procedimentali. L’assenza di critiche specifiche a sentenza e atti, la genericità delle censure, e la mancata prova di vizi sostanziali delle procedure hanno portato al rigetto integrale dell’appello. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 42

L’articolo 42 è stato utilizzato per supportare la legittimità della validazione e verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, fasi obbligatorie prima dell’affidamento della gara e dell’esecuzione dei lavori. Il Consiglio di Stato ha valorizzato il fatto che il RUP ha attestato la completezza, conformità e validità del progetto con riferimento agli atti di verifica formale, anche in presenza di semplici aggiornamenti formali degli elaborati. Il procedimento di validazione, svolto nei tempi e nei modi previsti, è stato ritenuto conforme al dettato normativo, e le critiche degli appellanti sul punto sono state giudicate generiche e prive di riscontri.

Articoli di riferimento