22/09/2025

Illegittimità dell’aggiudicazione di gara per difetto di prova del requisito tecnico-professionale dell’aggiudicataria

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Environmental Solutions Provider S.r.l., riformando la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di manutenzione microfiltri a dischi rotanti ad A.T.P. S.r.l. La decisione si basa sul fatto che A.T.P. non ha comprovato, come richiesto dalla lex specialis, di aver eseguito servizi analoghi per valore e oggetto (microfiltri a dischi rotanti) entro il triennio antecedente la gara. L’istruttoria tecnica disposta dal Consiglio di Stato non ha permesso di accertare la presenza degli impianti richiesti. Dato che il contratto è stato completamente eseguito, all’appellante spetta solo il risarcimento per la perdita dell’appalto, da determinarsi secondo criteri fissati in sentenza.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha riscontrato che la società aggiudicataria non ha fornito prova sufficiente del possesso del requisito tecnico-professionale previsto dal disciplinare di gara, ossia l’esecuzione di servizi analoghi su microfiltri a dischi rotanti per un importo minimo e nel periodo prescritto. Né la documentazione prodotta né la verificazione tecnica hanno confermato la corrispondenza tra i servizi dichiarati e quelli richiesti dal bando. Applicando il principio dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), la mancanza di prova grava sull’aggiudicataria. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere A.T.P. S.r.l. dalla gara. Tuttavia, essendo il contratto ormai interamente eseguito, non è possibile un subentro, ma l’appellante – seconda classificata – ha diritto a un risarcimento calcolato secondo le modalità indicate in sentenza. L’amministrazione dovrà formulare una proposta di pagamento entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.