Appalto integrato: necessità di contratto di avvalimento premiale per l’attribuzione dei punteggi tecnici – Subentro di Simea S.r.l. in luogo dell’originaria aggiudicataria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Simea S.r.l., annullando l’aggiudicazione disposta dal Comune di Potenza a favore di Pace Rocco Costruzioni S.r.l. per la realizzazione della 'Palestra CONI di Montereale'. Il Consiglio ha stabilito che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali per la qualità tecnica dell’offerta in una gara di appalto integrato, l’operatore economico deve formalizzare un contratto di avvalimento premiale con i professionisti di cui si avvale per migliorare l’offerta, ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/2023. Non è sufficiente la semplice indicazione dei professionisti nell’offerta tecnica. Di conseguenza, l’offerta dell’aggiudicataria non era conforme e l’aggiudicazione è stata annullata con diritto al subentro di Simea S.r.l. L’appello incidentale di Pace Rocco Costruzioni è stato respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla distinzione tra la mera indicazione dei progettisti qualificati per la partecipazione all’appalto integrato (ai sensi dell’art. 44, comma 3, d.lgs. 36/2023) e la necessità, invece, per l’attribuzione dei punteggi premiali tecnici (ad esempio per professionalità aggiuntive o criteri ambientali minimi), di stipulare uno specifico contratto di avvalimento premiale con i soggetti i cui requisiti vengono valorizzati nell’offerta, come richiesto dall’art. 104 del Codice degli appalti. Nel caso concreto, Pace Rocco Costruzioni si era limitata a indicare nella propria offerta tecnica alcuni professionisti aggiuntivi, senza però formalizzare con essi il contratto di avvalimento premiale e senza dichiararlo nei documenti di gara, violando così la disciplina di gara e il Codice degli appalti. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato l’aggiudicazione e dichiarato il diritto al subentro di Simea. La decisione ribadisce l’obbligatorietà del contratto di avvalimento premiale ogniqualvolta si vogliano ottenere punteggi tecnici grazie a capacità, esperienze o risorse di soggetti terzi, a tutela della trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti.



