Annullamento dell’aggiudicazione per carenza di dichiarazione di subappalto obbligatorio nella categoria OS23 in gara d’appalto pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha annullato l’aggiudicazione di una gara d’appalto bandita dal Comune di Potenza, relativa alla riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca, accogliendo il ricorso della seconda classificata (ATI La Gala Costruzioni). La decisione si basa sulla mancata presentazione, da parte dell’aggiudicatario (RTI Mancusi-Ecoclima), della dichiarazione obbligatoria di subappalto per la categoria specialistica OS23, non essendo integralmente qualificata per essa, come richiesto dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente. È stato inoltre ritenuto illegittimo il soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante per sanare tale carenza. Il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria per contestare la disciplina del disciplinare è stato respinto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione verte essenzialmente sulla necessità, per l’operatore economico che non sia integralmente qualificato per tutte le categorie di lavori oggetto dell’appalto (nella specie la OS23), di dichiarare esplicitamente in sede di offerta l’intenzione di ricorrere al subappalto oppure di avvalersi di altro operatore per sopperire alla carenza di qualificazione. Nel caso di specie, il raggruppamento aggiudicatario aveva rilasciato solo una riserva generica e non univoca di subappalto e la stazione appaltante ha consentito di integrare successivamente, tramite soccorso istruttorio, una dichiarazione che doveva invece essere resa a pena di esclusione già con l’offerta. Il Consiglio di Stato chiarisce che, nel nuovo assetto normativo (d.lgs. 36/2023, modificato dal d.lgs. 209/2024), tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria: non è, quindi, più possibile eseguire lavorazioni specialistiche (come la OS23) senza possedere l’apposita qualificazione e, in caso di mancanza, è obbligatorio dichiarare in modo chiaro e inequivoco l’intenzione di subappaltare tali lavorazioni. Ogni interpretazione diversa, anche in presenza di un valore inferiore al 10% del totale lavori, si pone in contrasto con la disciplina attuale, dopo l’abrogazione dell’art. 12 d.l. 47/2014. Il soccorso istruttorio, inoltre, non può essere usato per modificare o integrare dichiarazioni essenziali dell’offerta, quali quella sul subappalto necessario. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, che chiedeva invece di modificare la lex specialis per il valore inferiore al 10%, è stato respinto in quanto la normativa impone comunque la qualificazione e la dichiarazione di subappalto anche sotto tale soglia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 119 disciplina in dettaglio il subappalto, evidenziando che dove il concorrente non sia interamente qualificato per una categoria specialistica (nella specie, la OS23), deve dichiarare obbligatoriamente e chiaramente il ricorso al subappalto già in sede di offerta, non essendo più consentito eseguire direttamente tali lavorazioni senza la relativa qualificazione. La sentenza applica l’articolo 119 per affermare che la mera riserva di eventuale subappalto non è sufficiente e che è illegittima la possibilità di integrare successivamente tale dichiarazione attraverso il soccorso istruttorio.



