Il Consiglio di Stato nega la revisione prezzi per appalto di forniture in presenza di rinnovo contrattuale e in assenza di prova di squilibrio economico sostanziale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e respinto la richiesta della società Beckman Coulter S.r.l. di revisione prezzi dei contratti di fornitura in essere. La decisione si fonda sulla qualificazione degli accordi intervenuti tra le parti come veri e propri 'rinnovi' (e non semplici proroghe), successivi a rinegoziazioni e conferme delle condizioni, circostanza che esclude l'applicazione della revisione prezzi automatica. Inoltre, la società non ha fornito un’adeguata prova di un effettivo squilibrio contrattuale eccedente la normale alea imprenditoriale, limitandosi a riferire genericamente l’aumento dei costi e delle variazioni ISTAT, senza dimostrare come tali variazioni abbiano inciso in modo decisivo sull'equilibrio economico delle prestazioni.
Spiegazione Dettagliata
La Sezione III del Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Basilicata, ha chiarito che la revisione dei prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/2006 non opera in presenza di un rinnovo contrattuale derivante da una rinegoziazione o da un’espressa conferma delle condizioni da parte dell’operatore economico, bensì solo in caso di mera proroga tecnica del contratto. Il rinnovo implica infatti una nuova valutazione delle condizioni economiche da entrambe le parti, manifestando la perdurante sostenibilità delle stesse. In ogni caso, la revisione non spetta automaticamente sulla sola base dell’aumento degli indici ISTAT o di un generico incremento dei costi di produzione; deve invece essere rigorosamente provato uno squilibrio contrattuale concreto e rilevante, idoneo a mettere in pericolo la qualità delle prestazioni contrattuali e tale da esorbitare la normale alea contrattuale. Nel caso di specie, la Beckman Coulter S.r.l. non ha dimostrato in modo puntuale questo squilibrio, né la sua richiesta è risultata tempestiva e funzionale alla necessità di 'manutenzione' del contratto. Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente la pretesa della società fornitrice, riconoscendo la legittimità dell’operato della stazione appaltante.



