Revoca di procedura di gara per sopravvenienza normativa: legittimità e limiti secondo il Consiglio di Stato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Italarms S.r.l., confermando la legittimità della revoca, da parte della stazione appaltante Ge.S.A.C., di una procedura di gara per l'upgrade dei dispositivi di screening aeroportuali a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Regolamento UE. La stazione appaltante aveva motivato la revoca con la necessità di adeguare il progetto a nuove disposizioni tecniche e di sicurezza imposte dal Regolamento, sostenendo che la prosecuzione della gara avrebbe rischiato di portare all'acquisto di beni non rispondenti all'interesse pubblico. Il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua la motivazione, evidenziando che, prima dell'aggiudicazione definitiva, non sussiste un affidamento tutelabile in capo al concorrente e che l'indennizzo non è dovuto in tali casi.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio per cui la stazione appaltante, anche dopo l'apertura delle offerte ma prima dell'aggiudicazione, mantiene un margine di discrezionalità per revocare la gara se sopraggiungono nuovi fatti o norme che impongano una rivalutazione dell'interesse pubblico. Nel caso di specie, la modifica del Regolamento UE ha introdotto incertezze e nuovi limiti tecnici sui dispositivi oggetto dell'appalto, determinando il venir meno dell'utilità originaria della gara. Il Consiglio di Stato ha giudicato che la PA abbia motivato adeguatamente la scelta di revocare la procedura e che non ricorressero i presupposti di riconoscimento dell’indennizzo, poiché la procedura era ancora in corso e non vi era aggiudicazione definitiva. È stata inoltre ribadita l’irrilevanza delle sopravvenienze successive al provvedimento di revoca ai fini del giudizio di legittimità (principio del tempus regit actum). Le doglianze di Italarms su presunta falsificazione della concorrenza, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e mancata previsione di indennizzo sono state considerate infondate.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 3, che impone il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e proporzionalità nell'accesso al mercato, è stato richiamato per contestare la correttezza della revoca dopo l'apertura delle offerte. Il Consiglio di Stato ha però chiarito che la revoca, motivata dall'interesse pubblico sopravvenuto e avvenuta prima dell'aggiudicazione, non viola tali principi, in quanto non si è consolidato un affidamento tutelabile e la PA ha agito in trasparenza motivando la propria scelta in relazione a fatti nuovi ed esterni.
L'articolo 71 disciplina la procedura aperta, quella utilizzata nella gara revocata. L’applicazione del suo contenuto emerge nella valutazione della corretta gestione della sequenza procedurale: la decisione della stazione appaltante di revocare la gara, anche dopo la ricezione e apertura delle offerte, è stata ritenuta legittima, purché avvenuta prima dell’aggiudicazione e congruamente motivata alla luce di sopravvenienze normative.



