23/09/2025

Consiglio di Stato: legittima l’attribuzione del punteggio premiale per l’esperienza pregressa in appalto integrato e limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione di gara

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Consiglio di Stato analizza il contenzioso relativo all’aggiudicazione di un appalto da parte della Provincia di Caserta per il landfill mining delle discariche Maruzzella. Il Consorzio Conpat, secondo classificato, contesta l’attribuzione del punteggio premiale per l’esperienza pregressa in capo al Consorzio Infratech, vincitore della gara, sostenendo che Infratech avrebbe svolto solo l’attività di esecuzione ma non anche quella di progettazione. Il Consiglio di Stato respinge le doglianze: chiarisce che, nel caso di appalto integrato, il consorzio aggiudicatario può legittimamente far valere, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, anche l’esperienza di progettazione svolta tramite progettisti “indicati”, in quanto il servizio è comunque imputabile all’operatore economico offerente. Inoltre, conferma che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali della commissione attiene solo a casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’appello di Conpat viene respinto, risultando legittime sia l’assegnazione dei punteggi sia la rivalutazione in autotutela da parte della stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

La decisione riconosce la correttezza della valutazione della stazione appaltante e della commissione di gara circa il criterio premiale per le ‘referenze specialistiche’ (criterio 2A), chiarendo che nei casi di appalto integrato la pur distinta attività di progettazione svolta da progettisti “indicati” si imputa all’operatore offerente quale titolare unitario del contratto e del rapporto con la committenza. Il Consiglio di Stato respinge la pretesa di Conpat secondo cui solo esperienze di progettazione svolte direttamente dal consorzio o dai progettisti indicati nella gara in esame potrebbero essere valutate per il punteggio premiale. Ribadisce inoltre l’ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione di gara nella valutazione delle offerte, limitando il possibile sindacato giurisdizionale solo a ipotesi di manifesta illogicità o abnormità. È ritenuto legittimo anche il riesame della commissione giudicatrice in via di autotutela in corso di giudizio, in quanto la stazione appaltante mantiene tale potere per rettificare errori emersi anche a seguito di contenzioso. Viene infine confermata la reiezione dell’istanza istruttoria per l’esibizione di documenti in quanto non strumentale rispetto all’oggetto del giudizio, incentrato sulla valutazione tecnica dell’offerta, e non sui requisiti di partecipazione.