Legittimità e limiti della proroga tecnica nei contratti pubblici: autonomia del singolo provvedimento e giurisdizione amministrativa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società De Vizia Transfer s.p.a., annullando la precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'ulteriore proroga tecnica di un contratto di servizio di igiene urbana disposta dal Comune di Frosinone. Secondo il Consiglio di Stato, ogni proroga costituisce un provvedimento autonomo e può essere autonomamente impugnata, anche se le precedenti non sono state contestate. La decisione chiarisce che la natura autoritativa della proroga tecnica radica la giurisdizione amministrativa e che la proroga impugnata era superiore al limite previsto dalla lex specialis. La causa viene quindi rinviata al TAR per l’esame nel merito.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità e i limiti delle proroghe tecniche nei contratti d’appalto di servizi pubblici. Il Consiglio di Stato evidenzia che, anche in presenza di più proroghe tecniche succedutesi nel tempo, ciascuna di esse ha natura autonoma e può essere oggetto di ricorso separato. In particolare, l’appaltatore conserva l’interesse a impugnare l’ultima proroga, anche se non ha contestato le precedenti, specie quando essa eccede i limiti massimi sia temporali che contenutistici fissati dal capitolato d’appalto (CSA) e dalla legge (art. 120 D.Lgs. 36/2023). Quanto all’aspetto di giurisdizione, la decisione sottolinea che la proroga, essendo atto autoritativo e non mera esecuzione del contratto, spetta alla cognizione del giudice amministrativo. Infine, il Consiglio di Stato corregge il TAR anche sul punto del difetto di interesse, riaffermando il diritto di chi subisce una proroga oltre i limiti legali/contrattuali a rivolgersi al giudice. Viene quindi disposto il rinvio al TAR affinché valuti nel merito le censure dell’appellante sulla legittimità della proroga e della decurtazione del canone.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 120 del nuovo Codice degli Appalti disciplina come e quando sia possibile modificare i contratti in corso di esecuzione — comprese le cosiddette proroghe tecniche — fissando requisiti stringenti tra cui soglie temporali, condizioni oggettive e divieti di alterazione sostanziale. Il Consiglio di Stato richiama il comma 11 di questo articolo per affermare che, nel caso di specie, la proroga adottata dal Comune di Frosinone eccedeva il limite massimo consentito dalla lex specialis (CSA) e dalla legge, e che la sua adozione dopo lo spirare del termine annuale previsto non trovava giustificazione nelle condizioni oggettive imposte dall’articolo 120. Pertanto, l’appellante aveva titolo a contestarne la legittimità innanzi al giudice amministrativo.



