23/10/2025

Rigetto dell'appello contro l'esclusione da gara per concessione mediante finanza di progetto – Illuminazione pubblica Cesano Maderno

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da una società esclusa da una gara per la concessione, tramite finanza di progetto, della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica a Cesano Maderno. La società lamentava l'attribuzione dei punteggi tecnici, la genericità delle offerte dell'aggiudicataria, la presunta irregolarità della legge di gara e del piano economico-finanziario, ma la Corte ha accertato che tutti i rilievi erano infondati e che la commissione aveva legittimamente esercitato la propria discrezionalità tecnica senza errori manifesti. Conseguentemente, anche l'appello incidentale presentato dall'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile e le spese legali sono state poste a carico dell'appellante.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si basa su due pilastri fondamentali del contenzioso in materia di appalti pubblici: (1) il rispetto della discrezionalità tecnica riservata alla commissione di gara e (2) il principio di insindacabilità nel merito delle valutazioni tecniche, a meno che esse non siano affette da macroscopici errori o illogicità. Il ricorso della società esclusa è stato giudicato infondato perché le sue doglianze si poggiavano su interpretazioni soggettive e non su elementi oggettivi di irregolarità, né sono stati individuati errori manifesti o giudizi illogici nelle valutazioni o nei punteggi attribuiti dalla commissione. Inoltre, l'operato della stazione appaltante, nel definire criteri quantitativi per la valutazione delle offerte e nell'accettare la proposta economica dell'aggiudicataria, è risultato pienamente conforme sia alla legge di gara sia ai principi generali del Codice degli appalti. Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto legittima sia la soglia di sbarramento prevista, sia il metodo di attribuzione dei punteggi, e ha confermato la bontà complessiva della procedura. In assenza di errori manifesti, non era neppure necessario disporre verifiche tecniche ulteriori.