23/10/2025
Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione nella gara per la gestione canile: ribasso, costi della manodopera e stima della tariffa giornaliera

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Dog-Kennel Service s.r.l. contro la sentenza del Tar Campania che aveva confermato l’aggiudicazione della gara per il servizio di accudimento dei cani randagi. Secondo il Consiglio, il ribasso offerto dall’aggiudicataria non ha inciso sul costo della manodopera — rimasto pari alla stima della stazione appaltante — e pertanto non era necessaria una giustificazione specifica né si è verificata alcuna anomalia nell’offerta. È legittima inoltre la stima del costo del servizio su base mediana delle tariffe regionali, trattandosi di un criterio prudenziale e correttamente motivato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), l’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera serve a garantire trasparenza e responsabilizzazione degli operatori, ma non impedisce che il ribasso venga calcolato sull’intero importo oggetto di gara comprensivo della manodopera. L’offerta presentata dall’aggiudicataria ha rispettato questo schema: ha indicato costi della manodopera conformi a quelli fissati dall’ente, senza ribassarli; in assenza di un reale ribasso sui costi del personale, non si imponeva una giustificazione aggiuntiva né la verifica sulle soglie minime salariali. La sentenza rigetta anche la censura sulla presunta violazione della legge regionale sulle tariffe, evidenziando che la stima della base d’asta può ragionevolmente fondarsi su valori medi e su un’ipotesi prudenziale del numero di cani da assistere, senza dover aderire rigidamente a ciascuna tariffa prevista dal regolamento. Non essendo emerse illegittimità, l’appello viene respinto e le spese seguono la soccombenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è stato richiamato per confermare che la stazione appaltante deve valutare la possibile anomalia dell’offerta solo in presenza di elementi specifici che la rendano sospetta di incongruità. Nel caso in esame, non avendo l’aggiudicataria ribassato i costi della manodopera rispetto a quelli stimati dall’ente, non era necessario attivare il procedimento di verifica di anomalia né chiedere giustificazioni ulteriori; la coerenza dell’offerta rispetto alla base di gara escludeva profili di anomalia ai sensi dell’articolo 110 d.lgs. 36/2023.

Articoli di riferimento