Gara d’appalto Comune di Volla: rigetto dell’appello per mancata esclusione dell’aggiudicataria e legittimità dell’aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla Gima s.r.l. contro la sentenza del TAR Campania che aveva confermato l’aggiudicazione dell’appalto per la rigenerazione urbana del Comune di Volla a favore della Ste.Pa s.r.l. L’appellante lamentava diverse violazioni e irregolarità nella procedura di gara, tra cui la mancata esclusione dell’aggiudicataria per assenza di dichiarazioni sugli obblighi assunzionali di giovani e donne, carenza dei requisiti di partecipazione per alcune categorie SOA, mancata allegazione di documenti specifici, irragionevole attribuzione di punteggio tecnico e imprecisioni nell’offerta economica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante e della commissione di gara, nonché la legittimità delle ammissioni e dei punteggi attribuiti. L’appello è stato quindi rigettato e l’appellante condannata al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio di legittimità dell’azione amministrativa in ambito di appalti pubblici, con particolare riferimento alle regole della lex specialis di gara (disciplinare, modelli di domanda, dichiarazioni richieste, criteri di valutazione). La sentenza esplicita che la mancata dichiarazione autonoma sull’assunzione di giovani e donne non costituisce causa di esclusione, essendo sufficiente la dichiarazione di accettazione integrale della disciplina di gara. Riguardo ai requisiti SOA, ammette la possibilità di ricorrere al subappalto per coprire la quota non posseduta, purché vi sia copertura con la categoria prevalente. In ordine alla mancata allegazione della relazione di genere ex art. 47 DL 77/2021, il ricorso non è provato perché manca l’attestazione della conclusione di un contratto precedente. Sulla valutazione tecnica l’organo giudicante ribadisce l’ampia discrezionalità della commissione e l’insindacabilità nel merito salvo errori macroscopici. Infine, considera generici e non circostanziati i rilievi sull’offerta economica. La decisione conferma l’aggiudicazione e condanna l’appellante alle spese.



