Rigetto dell’appello di Italgeco contro la revoca del project financing per il tempio crematorio e diniego di indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/90 e art. 183 D.Lgs. 50/2016
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello di Italgeco contro la sentenza del TAR Toscana che aveva confermato la legittimità della revoca della procedura di gara per la realizzazione di un tempio crematorio nel Comune di San Giovanni Valdarno. La revoca era stata fondata sull’esito negativo della procedura di gara e sull’insostenibilità economica dell’offerta di Italgeco. La richiesta di indennizzo o rimborso avanzata dall’appellante ex art. 21 quinquies legge 241/90 e art. 183 D.Lgs. 50/2016 è stata respinta, essendo la situazione causata dalla stessa condotta negligente del promotore e mancando un affidamento legittimo. Le spese di lite sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il Collegio ha ritenuto che il Comune avesse fondatamente revocato la dichiarazione di pubblico interesse e, di conseguenza, la procedura di project financing, a causa dei risultati insoddisfacenti della gara e delle gravi incongruenze rilevate nell’offerta di Italgeco, già oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 8437/24). Sulla base del principio consolidato che nel caso di atto amministrativo plurimotivato sia sufficiente la legittimità anche di una sola motivazione, la revoca è stata ritenuta legittima anche senza esaminare ulteriori motivazioni contestate. La domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/90 è stata rigettata poiché l’indennizzo presuppone un affidamento incolpevole del privato, elemento escluso quando il soggetto abbia dato causa, con la propria condotta (in questo caso, un’offerta affetta da discrasie ed errori rilevanti), alla situazione che ha determinato la revoca; inoltre, la stessa offerta era stata impugnata giudizialmente da altra impresa concorrente, segnalando così la precarietà della posizione giuridica di Italgeco. Analogamente, il rimborso previsto dall’art. 183 D.Lgs. 50/2016 in caso di Project Financing non è dovuto quando il promotore sia divenuto aggiudicatario e abbia concorso a determinare, con colpa, l’impossibilità di perfezionare la concessione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.



