Accesso agli atti di gara e segreti tecnici/commerciali: il Consiglio di Stato sul rigetto delle richieste di oscuramento generiche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato annulla la decisione del TAR Lazio che aveva dato ragione all’operatore economico Jointly, il quale chiedeva l’oscuramento di gran parte della propria offerta tecnica nella procedura indetta dalla Banca d’Italia, sostenendo la sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Il Consiglio di Stato afferma che l’oscuramento delle offerte è ammesso solo per specifiche parti dell’offerta la cui segretezza sia chiaramente motivata e comprovata dall’operatore. Una richiesta generica o non circostanziata, come quella di Jointly, non può precludere il diritto di accesso degli altri concorrenti per garantire la trasparenza della gara. Di conseguenza, il ricorso di Jointly viene rigettato.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ribadisce il principio per cui, nelle procedure di evidenza pubblica, la trasparenza prevale come regola generale sull’accesso agli atti, mentre la tutela dei segreti tecnici e commerciali costituisce una eccezione da applicare in modo rigoroso. Perché una parte dell’offerta sia sottratta all’accesso, l’operatore economico deve presentare una dichiarazione specifica, motivata e comprovata sulla natura segreta e rilevanza economica delle informazioni, secondo la definizione data anche dal Codice della proprietà industriale (art. 98 d.lgs. 30/2005). La semplice indicazione generica o il richiamo ad esigenze di riservatezza senza concreta dimostrazione non sono sufficienti. Nel caso specifico, Jointly aveva semplicemente evidenziato in giallo ampie parti dell’offerta tecnica, senza fornire motivazioni dettagliate o spiegare quali elementi concretamente costituissero un segreto industriale o commerciale, venendo meno all’onere probatorio imposto dal Codice degli Appalti. La stazione appaltante (Banca d’Italia) aveva quindi correttamente negato l’oscuramento generalizzato. Il Consiglio di Stato sottolinea che la tutela della concorrenza, il buon funzionamento del mercato e la parità di trattamento tra concorrenti sono garantiti proprio dalla trasparenza e dalla possibilità di accedere agli atti, salvo che per specifiche e ben motivate esigenze di segretezza.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio della fiducia è richiamato nella motivazione della sentenza di primo grado (TAR), che affermava la necessità di una collaborazione fra stazione appaltante e operatore economico sul tema dell’oscuramento. Il Consiglio di Stato però precisa che la fiducia non può giustificare richieste di oscuramento generiche da parte dell’operatore: va sempre rispettato il principio di trasparenza previsto dal Codice e va fornita adeguata motivazione per la tutela del segreto.
Il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento è stato invocato dal TAR a sostegno dell’onere della stazione appaltante di motivare in modo dettagliato le proprie richieste di chiarimento sulle parti ritenute non coperte da segreto. Il Consiglio di Stato, invece, chiarisce che è l’operatore a dover adempiere a un preciso onere motivazionale e non la stazione appaltante a dover integrare istruttorie generiche.
L’articolo regola l’accesso agli atti e pone l’eccezione alla trasparenza per i soli casi di segreti tecnici e commerciali, purché risultanti da una dichiarazione motivata e comprovata. La sentenza si fonda sull’interpretazione di questa norma, affermando che solo informazioni specificamente individuate e tutelate possono essere sottratte all’accesso, non potendo operare oscuramenti per semplici richieste generiche o per intere sezioni non circostanziate.
L’articolo disciplina il procedimento e i termini per l’accesso agli atti, i poteri della stazione appaltante rispetto alle richieste di oscuramento e i termini di impugnazione. Il Consiglio di Stato precisa che, in caso di richiesta di oscuramento priva di motivazione specifica, la stazione appaltante può correttamente negarla, e che la tutela del segreto opera solo nei termini rigorosi previsti dalla norma. La sentenza chiarisce inoltre la corretta interpretazione dei termini di impugnazione ai fini dell’inammissibilità dei ricorsi.



