24/04/2026
Art. 67Art. 108

Offerte migliorative, unicità dell’offerta e requisiti dei consorzi: la legittimità delle alternative tecniche in gare di appalto plurilotto per manutenzione immobili pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Stabile del Mediterraneo contro la sentenza del TAR Campania che aveva già rigettato le censure relative alla presunta irregolarità delle offerte presentate dagli operatori aggiudicatari in una procedura di gara per la manutenzione di immobili pubblici. Il Consorzio lamentava la violazione del principio di unicità dell’offerta e l’indeterminatezza delle offerte concorrenti, asserendo che erano state presentate proposte plurime e/o alternative, vietate dal disciplinare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tali doglianze, chiarendo che – data la natura eterogenea e la pluralità degli edifici oggetto dell’accordo quadro – era legittimo proporre soluzioni tecniche migliorative e diversificate, senza che ciò configuri offerte alternative o condizionate. La Corte conferma anche la correttezza della qualificazione dei consorzi, declinando qualsiasi profilo di nullità delle esclusioni.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si incentra su due temi principali. Primo, la pretesa nullità dell’esclusione del Consorzio Stabile del Mediterraneo per questioni legate ai requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 36/2023, che viene superata poiché il Consorzio rientrava nella normativa antecedente al 'correttivo' e poteva avvalersi del cosiddetto cumulo alla rinfusa. Secondo, la doglianza relativa alle offerte tecniche degli aggiudicatari considerate dal ricorrente come plurime o alternative, con violazione del principio di unicità dell’offerta imposto dal disciplinare. Il Consiglio di Stato, richiamando il contesto dell’accordo quadro su una moltitudine di immobili molto diversi tra loro, evidenzia che la previsione di soluzioni tecniche differenziate è non solo legittima ma necessitata dall’oggetto stesso della gara. Le proposte migliorative che lasciano alla stazione appaltante la scelta tra più soluzioni non configurano offerte alternative (vietate), bensì adattano l’offerta alle esigenze concrete, in linea con la richiesta di valorizzare il merito tecnico e l’efficientamento energetico (art. 108 Codice Appalti). Non ricorrendo né la violazione del disciplinare né l’indeterminatezza dell’offerta, l’appello viene respinto e sono compensate le spese vista la complessità della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 67

L’articolo 67 del Codice degli Appalti viene richiamato nel contesto della verifica dei requisiti di qualificazione dei consorzi stabili e delle consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. Il Consiglio di Stato precisa che, trattandosi di procedura bandita prima dell’entrata in vigore del correttivo 2024, al Consorzio ricorrente si applicava la disciplina previgente (cumulo alla rinfusa). Non vi è stato quindi motivo di escludere il Consorzio per carenza di requisiti delle consorziate esecutrici ai sensi dell’art. 67, e la relativa clausola del disciplinare doveva essere disapplicata come nulla, confermando quanto già affermato dal TAR.

Articolo 108

L’articolo 108 è citato per identificare il criterio di aggiudicazione della gara, che era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità tecnica delle proposte migliorative. Il Consiglio di Stato sottolinea che il disciplinare (in applicazione dell’art. 108) valorizzava le soluzioni tecniche migliorative relative all’eterogeneità degli immobili oggetto dell’appalto, consentendo l’attribuzione di punteggi specifici alla qualità progettuale. Le offerte che prospettavano diverse soluzioni tecniche erano quindi in linea con il criterio premiale richiesto dalla stazione appaltante e con la ratio dell’art. 108, che favorisce soluzioni di alta qualità e adattabili alle varie esigenze del contratto.

Articoli di riferimento