24/04/2026
Art. 4

Equivalenza tra CCNL diversi nell’appalto pubblico: il superminimo non basta per equiparare i trattamenti economici

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del RTI Kairos, confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di asilo nido presso il Ministero degli Affari Esteri in favore del RTI stesso. L’aggiudicazione era stata contestata dalla seconda classificata, Or.S.A., per la mancata equivalenza tra il CCNL applicato dall’aggiudicatario (Aninsei) e quello richiesto dalla lex specialis (cooperative sociali). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il 'superminimo' previsto dal CCNL Aninsei non costituisce una componente fissa della retribuzione utile ai fini della valutazione di equivalenza, come richiesto dall’art. 4 dell’allegato I.01 al Codice dei Contratti Pubblici. Ne consegue che l’offerta del RTI Kairos non garantiva un trattamento economico equivalente ai lavoratori, ai sensi delle disposizioni di legge, confermando l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla tutela dei diritti dei lavoratori negli appalti pubblici e sull’esigenza che, qualora venga applicato un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, vi sia effettiva equivalenza delle tutele economiche e normative. La sentenza precisa che, ai sensi delle norme vigenti, la valutazione di equivalenza va condotta sulle componenti fisse della retribuzione globale annua (come la paga base, indennità di contingenza, mensilità aggiuntive, ecc.) e che il superminimo, proprio perché eventuale e accessorio, non può essere computato tra queste. La ratio è evitare che l’aggiudicazione delle commesse pubbliche si traduca in un peggioramento delle condizioni dei lavoratori rispetto al CCNL scelto dalla stazione appaltante. Di conseguenza, non è ammesso che la differenza tra i minimi tabellari venga colmata attraverso il solo impegno a riconoscere un superminimo, anche se formalmente previsto dal CCNL applicato dall’operatore economico. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’aggiudicazione, reputando inadeguata la valutazione di equivalenza svolta dal RUP e, più in generale, ribadendo la necessità di un’interpretazione rigorosa delle disposizioni a tutela dei lavoratori nei contratti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 4

L’articolo 4 funge da criterio guida per l’interpretazione delle norme applicate nel giudizio. Nel caso di specie, la Sezione ha richiamato la necessità di applicare rigorosamente i principi generali del Codice per assicurare un bilanciamento tra concorrenza e tutela dei lavoratori; di conseguenza, le disposizioni sull’equivalenza tra CCNL sono state lette in senso restrittivo, escludendo dagli elementi di equivalenza retributiva le componenti accessorie o eventuali come il superminimo.

Articoli di riferimento