Consiglio di Stato: Limiti al potere di AGEA di disapplicare atti di altre amministrazioni nelle procedure di concessione di contributi PAC
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di AGEA confermando la sentenza del TAR che annullava la decadenza dei contributi agricoli erogati alla Società Agricola Feliciangeli. Il Consiglio ha stabilito che AGEA non può disapplicare autonomamente atti amministrativi adottati da altre amministrazioni, come la determinazione del Comune di Lucoli che manteneva efficaci le concessioni di pascolo. L'ente pagatore, nel caso di presunte illegittimità di atti altrui, deve utilizzare i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, senza poter considerare tamquam non esset provvedimenti di altri enti. Di conseguenza, la decadenza dai contributi impugnata dalla società agricola è stata giudicata illegittima.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato ribadisce il principio della certezza e stabilità degli atti amministrativi e il rispetto dei limiti delle competenze degli enti pubblici. AGEA, pur responsabile degli aiuti PAC nei confronti dell’Unione Europea, non può autonomamente annullare o disapplicare gli atti di altre amministrazioni come il Comune di Lucoli, ma deve attivarsi con i rimedi previsti (impugnazione giurisdizionale, segnalazione, stimolo all’autotutela dell’ente competente). Solo la pubblica amministrazione che ha stipulato un contratto può adottare il provvedimento di risoluzione in seguito a interdittiva antimafia, e ciò deve essere portato formalmente a conoscenza dei terzi. La risoluzione dei contratti non opera automaticamente, ma produce effetti solo dopo un atto esplicito dell’amministrazione concedente. In assenza di tale atto, la società beneficiaria conserva il titolo giuridico che giustifica la percezione dei contributi PAC. Il successivo provvedimento retroattivo del Comune non può sanare l’assenza dei presupposti al momento della decadenza impugnata, che resta quindi illegittima.



