Esclusione dalla gara per inaffidabilità dell’offerta e mancata prova della sostenibilità dei costi del personale svantaggiato (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1560/2026)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal RTI Meranese Servizi S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la loro esclusione da una gara d’appalto bandita dalla Regione Lazio per la stipula di convenzioni quadro sui servizi di pulizia. L’esclusione è stata motivata principalmente dall’inaffidabilità e dalla non sostenibilità economica dell’offerta presentata, in particolare per la sottostima dei costi della manodopera ordinaria e dei lavoratori svantaggiati ex L. 381/1991, nonché per la mancata prova di poter impiegare dette categorie di lavoratori e di poter accedere agli sgravi contributivi dichiarati. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il giudizio di anomalia dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che non sono emersi vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità nell’operato della Regione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la legittimità dell’esclusione del RTI appellante dalla gara sulla base della verifica di anomalia dell’offerta secondo l’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Gli appellanti contestavano la decisione della stazione appaltante sostenendo che le motivazioni fossero parziali o non correttamente esplicitate e che la valutazione dell’offerta non avesse correttamente tenuto conto delle possibilità di impiego di lavoratori svantaggiati e delle relative agevolazioni contributive. Il Collegio, con motivazione puntuale, ha ritenuto fondati i rilievi della Regione, osservando che la stazione appaltante ha chiesto legittimamente chiarimenti circa la sostenibilità dell’offerta, soprattutto in considerazione dell’esperienza negativa del precedente affidamento (recesso della mandante Socialwork per impossibilità di impiegare lavoratori svantaggiati). La decisione si fonda sul principio per cui la verifica di anomalia dell’offerta si basa su un giudizio tecnico–discrezionale che il giudice amministrativo può sindacare solo nei casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, circostanze nella specie non riscontrate. Inoltre, la mancata dimostrazione della concreta possibilità di impiego di personale svantaggiato e della sostenibilità economica delle modalità di copertura dei costi giustifica l’esclusione. Sono state ritenute non decisive le altre censure relative a voci di costo o presunti errori formali, in quanto la questione centrale — la sostenibilità e attendibilità dell’offerta per la quota dei lavoratori svantaggiati — assorbe ogni altro profilo.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 del d.lgs. 36/2023 è stato richiamato quale fondamento normativo per la verifica di anomalia dell’offerta e la successiva esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. Nella sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce che la stazione appaltante deve, in presenza di offerte sospette di anomalia, chiedere spiegazioni e valutare la sostenibilità, congruità e serietà dell’offerta, escludendola qualora permangano elementi che ne inficiino l’affidabilità, come nel caso di mancata dimostrazione della fattibilità dell’impiego di lavoratori svantaggiati e delle agevolazioni dichiarate. La norma è stata interpretata in chiave di tutela dell’interesse pubblico e di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione della serietà dell’offerta.



