24/09/2026
Art. 11

Gara d'appalto: legittimità dell'esclusione per non equivalenza CCNL alternativo a quello previsto dalla lex specialis

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal RTI Baraldini contro una sentenza del TAR Lazio che aveva confermato l'esclusione del RTI dalla gara di Autostrade per l’Italia per l’ammodernamento delle gallerie (Lotto 1). L’esclusione era fondata sulla valutazione della stazione appaltante che il CCNL Laterizi – applicato dalla mandante Crezza – non garantisse tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL Edilizia F012 richiesto dalla lex specialis. Il Consiglio di Stato, confermando l’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante e la necessità di tutela dei lavoratori e della par condicio, ha ritenuto infondate tutte le censure: sia sulla legittimità della metodologia comparativa seguita dall’Amministrazione per verificare l’equivalenza, sia sulle questioni di costituzionalità e conformità euro-unitaria dell’art. 11 del Codice Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione afferma la correttezza dell’operato della stazione appaltante (ASPI), che nell’ambito di una gara pubblica può – in presenza di un CCNL diverso da quello imposto dalla lex specialis – procedere a un attento raffronto delle tutele (retributive, normative e di sicurezza) offerte ai lavoratori. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in tale verifica è ampia e sindacabile solo nei limiti di manifesta illogicità o errore di fatto. L'articolo 11 del Codice degli Appalti, pur concedendo agli operatori la possibilità di proporre altri CCNL, impone che le tutele offerte siano realmente equivalenti a quelle sottese al contratto individuato dalla stazione appaltante: il rigetto dell’appello si fonda, tra l’altro, sull’accertamento che il CCNL Laterizi presentava scostamenti negativi su parametri essenziali rispetto al CCNL Edilizia F012. Inoltre, il Consiglio di Stato respinge le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con i principi europei, sottolineando come la disciplina nazionale sia orientata a garantire tutele inderogabili ai lavoratori e a evitare il dumping contrattuale, assicurando la parità di condizioni tra tutti i concorrenti e la trasparenza/certezza dei costi di manodopera.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L'articolo 11 è il fulcro della decisione: la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara il CCNL pertinente e può accettare un diverso CCNL proposto dall’operatore economico solo se garantisce tutele equivalenti. Il Consiglio di Stato conferma che spetta alla stazione appaltante, con ampio margine di discrezionalità tecnica, valutare la reale equivalenza tra i due CCNL in termini di tutele economiche e normative. L’articolo viene letto in chiave protettiva per i lavoratori, a garanzia della par condicio e della lealtà tra operatori, e non viola né principi costituzionali né norme euro-unitarie. La sentenza specifica che la verifica dell'equivalenza delle tutele è obbligatoria per la stazione appaltante e che la non equivalenza giustifica l’esclusione dell’operatore dalla gara.

Articoli di riferimento