24/09/2026
Art. 11

Esclusione da gara d'appalto per non equivalenza del CCNL applicato: legittimità del giudizio tecnico della stazione appaltante e conformità dell’art. 11 del Codice degli Appalti a Costituzione e diritto UE

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da una gara d’appalto, in quanto una delle mandanti applicava ai propri lavoratori un contratto collettivo (CCNL Laterizi – Aziende Industriali) ritenuto non equivalente, per contenuto di tutele economiche e normative, rispetto a quello indicato dalla lex specialis di gara (CCNL Edilizia – Aziende Industriali F012). È stata ritenuta corretta la metodologia seguita dalla stazione appaltante (ASPI), la quale ha svolto una valutazione sistemica delle differenze tra i due contratti, con supporto di pareri tecnici, e ha motivato adeguatamente la non equivalenza su sei parametri rilevanti. Il Consiglio di Stato ha confermato che la scelta del contratto collettivo da applicare e il giudizio di equivalenza spettano alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante; tale valutazione può essere sindacata dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Non risultano fondate le varie questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria dell’art. 11 del Codice, poiché la norma tutela sia i lavoratori sia una sana concorrenza, imponendo l’equivalenza delle tutele e non la piena sovrapponibilità. Respinta anche la domanda istruttoria e la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su due nuclei concettuali principali. Primo, la stazione appaltante ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, di indicare nei documenti di gara il CCNL di riferimento e di garantire ai lavoratori impiegati nell’appalto il trattamento minimo previsto da tale contratto. Se un concorrente propone l’applicazione di un CCNL diverso, è soggetto a una verifica di equivalenza che non deve consistere in una piena identità di tutte le clausole, ma in una reale equiparabilità della tutela complessiva offerta ai lavoratori. Nel caso specifico, ASPI non si è limitata a un esame formale, ma ha condotto una valutazione dettagliata e sistematica, coinvolgendo anche consulenti del lavoro, e ha dato evidenza delle divergenze su elementi essenziali come straordinari, welfare, preavviso, lavoro supplementare, lavoro part-time e contribuzione alla Cassa Edile. Secondo, la discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante in questa valutazione è sindacabile dal giudice solo nei casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il Consiglio di Stato non ha riscontrato tali vizi e ha confermato la correttezza dell’operato amministrativo e della sentenza di primo grado. Ha inoltre ritenuto insussistenti i pretesi profili di incostituzionalità e incompatibilità con il diritto europeo della normativa nazionale, ribadendo che l’art. 11 non preclude la libertà di iniziativa economica, non viola la concorrenza né la libertà di stabilimento, ma piuttosto pone un limite ragionevole per impedire fenomeni di dumping contrattuale. La richiesta istruttoria è stata respinta perché la documentazione già in atti dimostrava l’inequivoca non equivalenza dei trattamenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 è stato il fulcro della decisione. Il Consiglio di Stato ha applicato la previsione che impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara il contratto collettivo di riferimento, consentendo agli operatori di proporne uno diverso solo a condizione che garantisca 'le stesse tutele economiche e normative'. Ha sottolineato che la verifica di equivalenza è un atto doveroso e caratterizzato da discrezionalità tecnica, insindacabile salvo manifesta irrazionalità. L’art. 11, nella stesura applicabile ratione temporis, non impone una perfetta coincidenza tra i contratti, ma esige che il trattamento complessivo non sia deteriore rispetto al CCNL indicato dalla lex specialis. L’articolo è stato inoltre ritenuto conforme ai principi costituzionali (libertà di impresa, uguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione) e alle norme e ai principi UE (libera prestazione di servizi e concorrenza), nella misura in cui mira a garantire la parità e la tutela dei lavoratori contro fenomeni di dumping contrattuale.

Articoli di riferimento