24/09/2026
Art. 11

Esclusione da gara d’appalto per non equivalenza tra CCNL: prevalenza del principio di tutela omogenea dei lavoratori negli appalti pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da una gara bandita da Autostrade per l’Italia per lavori di ammodernamento di gallerie, ritenendo legittimo il provvedimento dell’ente appaltante che aveva giudicato non equivalente il contratto collettivo nazionale (CCNL) Laterizi applicato da una delle mandanti rispetto al CCNL Edilizia indicato nella lex specialis. La sentenza sottolinea che la stazione appaltante può legittimamente richiedere che il contratto collettivo applicato garantisca tutele economiche e normative almeno equivalenti a quelle previste dalla lex specialis, esercitando ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per abnormità o manifesta illogicità. Non sono stati ravvisati profili di incostituzionalità né di incompatibilità con il diritto europeo.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ha ribadito che l’articolo 11 del Codice degli Appalti consente alla stazione appaltante di individuare il CCNL strettamente connesso all’oggetto dell’appalto come riferimento, lasciando al concorrente la possibilità di proporre un diverso CCNL solo se tale contratto assicura ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti. Nel caso di specie, l’operatore economico non ha dimostrato che il CCNL Laterizi fosse equivalente a quello Edilizia, in quanto sono state rilevate carenze di tutela su diversi parametri fondamentali (straordinari, welfare, preavviso, lavoro part-time, cassa edile, ecc.). Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante sia nella scelta del CCNL applicabile sia nella valutazione dell’equivalenza, censurabile solo per vizi di manifesta illogicità o abnormità, risultati assenti nel caso concreto. La sentenza esclude che la disciplina contenuta nell’art. 11 del Codice violi la Costituzione o il diritto UE, atteso che la tutela dei lavoratori e la par condicio tra concorrenti sono obiettivi legittimi e proporzionati. L’esclusione dell’RTI è pertanto legittima e non è stato ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 è stato applicato come base normativa per la necessità che le stazioni appaltanti indichino nei documenti di gara il CCNL di riferimento e che accettino altri CCNL solo ove tali contratti offrano tutele economiche e normative almeno equivalenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto che Autostrade per l’Italia, dopo aver accertato la non equivalenza delle tutele offerte dal CCNL Laterizi rispetto a quello Edilizia (F012), abbia escluso l’RTI, in quanto l’obbligo di garanzia delle tutele minime di settore è funzionale sia alla tutela dei lavoratori che alla parità di trattamento tra concorrenti, evitando fenomeni di dumping contrattuale. Il giudizio di equivalenza è visto come espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità.

Articoli di riferimento