Esclusione da gara per presunto illecito professionale: limiti e obblighi dichiarativi nell’interpretazione del Consiglio di Stato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento disposto dal TAR Campania degli atti di esclusione del Consorzio Acotras da una gara regionale, originati da una presunta incompletezza nelle dichiarazioni sulle sue pregresse vicende di gara. Secondo il giudice, le informazioni rese dal Consorzio erano complete e veritiere soprattutto in assenza di un accertamento sostanziale e motivato dell’illecito professionale da parte dell’amministrazione. Sia l’appello della Regione che quello della controinteressata GSN sono stati respinti, con compensazione integrale delle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato si è trovato a giudicare la legittimità dell'esclusione dalla gara di un operatore economico, Consorzio Acotras, da parte della Regione Campania sulla base di presunti gravi illeciti professionali emergenti da una precedente procedura ministeriale. Il Consiglio ha ribadito che l’esclusione per grave illecito professionale (art. 98 d.lgs. n. 36/2023) necessita di una specifica e motivata valutazione della concreta incidenza della condotta dell’operatore sull’affidabilità e integrità. Nel caso discusso, la precedente esclusione di Acotras da una gara ministeriale era stata annullata dal TAR Lazio proprio per assenza di tale motivazione. Le dichiarazioni rese da Acotras nella gara regionale, che fornivano dettagli sulla vicenda e riferivano l’esito del giudizio amministrativo, sono state considerate corrette e non fuorvianti: non spettava infatti all’operatore rappresentare circostanze che l’amministrazione stessa non aveva approfondito in modo puntuale e motivato. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che il giudizio sulla affidabilità dell’operatore, pur nella discrezionalità della stazione appaltante, non può prescindere dall’analisi in concreto delle condotte e delle motivazioni. Gli altri motivi di appello (inammissibilità, sindacato giurisdizionale sostitutivo, obblighi dichiarativi, fiducia nella PA) sono stati tutti respinti, data l’adeguatezza delle dichiarazioni e l’assenza di elementi oggettivi omessi dal Consorzio. È stata così sostanzialmente ribadita la centralità della motivazione amministrativa e della completezza e veridicità dell’informazione resa dall’operatore, nel rispetto dei principi di legalità e fiducia reciproca tra impresa e PA.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per evidenziare l’importanza dei principi di risultato, legalità e par condicio nelle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato richiama il principio del risultato per sottolineare che la gara deve svolgersi in un quadro di trasparenza, concorrenza e corretta valutazione dei partecipanti.
Invocato dalla Regione a fondamento del provvedimento espulsivo: la Regione riteneva compromesso il rapporto fiduciario tra PA e operatore per la presunta incompletezza dichiarativa di Acotras. Il Consiglio di Stato ribadisce tuttavia che la fiducia va valutata sulla base della correttezza e completezza delle dichiarazioni, che nel caso concreto erano soddisfatte.
Citato nei motivi di appello rispetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza degli atti di gara, ma non centrale nella motivazione della decisione. Il suo richiamo serve a ribadire la necessità di pubblicità e accessibilità degli atti di gara e delle decisioni assunte.
Fondamentale nella valutazione delle cause di esclusione non automatica – tra cui il grave illecito professionale. La pronuncia chiarisce che la mera astratta configurabilità di illecito secondo l’art. 95 non basta: serve una motivazione puntuale da parte della stazione appaltante sulla concreta incidenza della condotta sull’affidabilità dell’operatore.
Cardine della controversia: disciplina quando e come la stazione appaltante può escludere per grave illecito professionale. Il Consiglio di Stato ribadisce che l'applicazione dell'articolo richiede una triplice verifica: accertamento del fatto, motivazione della sua gravità e incidenza specifica sull’affidabilità dell’operatore. In assenza di ciò, la dichiarazione dell’operatore (che rappresenti le risultanze processuali) è da ritenersi veritiera e completa.



