24/11/2025
Art. 96

Esclusione dalla gara d’appalto per frode nelle pubbliche forniture: conferma della legittimità da parte del Consiglio di Stato

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'esclusione di una società da una gara per servizio di mensa scolastica, indetta da un Comune, a seguito della condanna penale del legale rappresentante per frode nelle pubbliche forniture. La società, pur collocata al primo posto in graduatoria, aveva omesso di dichiarare la condanna e non aveva adottato tempestive misure di self cleaning. La decisione sottolinea il potere discrezionale della stazione appaltante nel valutare l’affidabilità dell’operatore economico e ribadisce che la violazione dell’obbligo informativo e la reticenza su fatti rilevanti giustificano l’esclusione, a tutela della fiducia e della trasparenza nelle procedure di gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara d’appalto per l’affidamento di un servizio pubblico, in conseguenza di una condanna penale a carico del suo legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione (frode nelle forniture). Il Consiglio di Stato respinge l’appello della società esclusa, rilevando che la dichiarazione resa in gara era reticente e falsa, omettendo di comunicare fatti penalmente rilevanti e già esistenti al momento della dichiarazione. La decisione ribadisce che, ai sensi del nuovo Codice degli Appalti, la valutazione di inaffidabilità e la conseguente rottura del rapporto fiduciario sono di competenza discrezionale della stazione appaltante, e il giudice può sindacare solo eventuali irrazionalità o pretestuosità. Nel caso concreto, la società non aveva adottato misure tempestive di self cleaning e aveva precluso il contraddittorio mediante dichiarazioni false, giustificando così l’esclusione. La sentenza rimarca infine che il rispetto degli obblighi dichiarativi e dei principi di trasparenza e buona fede è essenziale per la partecipazione alle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 96

L’articolo 96 è richiamato per disciplinare le cause e procedure di esclusione degli operatori economici in caso di condanna per reati rilevanti o gravi illeciti professionali, nonché per la valutazione delle misure di self cleaning adottate dall’operatore. Nel caso deciso, la stazione appaltante ha applicato l’art. 96 escludendo la società sia per la condanna penale (illecito professionale grave) che per l’omessa comunicazione della stessa e la mancata adozione tempestiva di misure correttive; il Consiglio di Stato ha confermato che la valutazione della stazione appaltante è stata corretta e conforme ai principi del suddetto articolo.

Articoli di riferimento