24/11/2025

Consiglio di Stato, Sez. III, 2025: Legittimità della procedura di gara per servizi ospedalieri - competenza della commissione, requisiti degli operatori economici e verifica delle offerte

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Consiglio di Stato riguarda una complessa procedura di appalto pubblico suddivisa in più lotti, indetta dalla centrale di committenza regionale lombarda (ARIA S.p.A.) per servizi ospedalieri. La società Servizi Ospedalieri aveva impugnato l’aggiudicazione di uno dei lotti, contestando la nomina e le competenze della commissione giudicatrice, l’attribuzione dei punteggi, la legittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria per presunte carenze nei requisiti generali, la valutazione delle offerte e la congruità economica dell’offerta vincente. Il TAR Lombardia aveva in parte accolto il ricorso, rilevando l’incompetenza della commissione e la mancata esclusione dell’aggiudicataria per assenza dei requisiti. In appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo tutte le censure proposte da Servizi Ospedalieri e giudicando legittima sia la composizione della commissione sia l’ammissione della ditta aggiudicataria. Il ricorso incidentale dell’altra concorrente è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su una rigorosa analisi delle doglianze avanzate contro la procedura di gara. In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto infondate le contestazioni relative all’incompetenza della commissione (ritenendo sufficiente la coerenza dei curricula dei commissari con le macroaree oggetto dell’appalto, anche se non su ogni singola componente tecnica) e ha escluso che eventuali difetti nella motivazione potessero inficiare la validità della nomina. Quanto ai requisiti di partecipazione, il Consiglio di Stato ha stabilito che i fatti penali a carico degli amministratori dell’aggiudicataria erano o non rilevanti (in quanto troppo risalenti rispetto al triennio di riferimento) o non direttamente imputabili alla società stessa. Ha altresì chiarito che l’omessa dichiarazione di alcune pregresse esclusioni da gare non costituisce di per sé motivo ostativo, soprattutto in assenza di una persistenza degli elementi negativi e di specifici obblighi informativi. Le censure sulla valutazione delle offerte tecniche sono state giudicate non decisive e troppo atomistiche, e le lamentele sulla congruità economica dell’offerta sono state respinte per mancanza di puntuali elementi di anomalia o di violazione dei minimi salariali, confermando l’ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione. La sentenza ribadisce quindi i principi di proporzionalità, completezza delle motivazioni amministrative e rispetto del termine perentorio di impugnazione degli atti di gara.