25/05/2026
Art. 1Art. 100Art. 108

Affidamento del servizio di streaming eventi FIS: la stazione appaltante deve rispettare i criteri di gara e non può applicare rigidamente il principio di rotazione in presenza di procedura realmente competitiva

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CT Service contro la decisione della Federazione Italiana Scherma di affidare il servizio di supporto tecnico specializzato per le dirette video streaming allo Studio Marino. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso di CT Service, ritenendo che, essendo quest'ultima l'affidataria uscente, il principio di rotazione impedisse comunque il suo affidamento, a prescindere dalle doglianze sulla regolarità della procedura. Il Consiglio di Stato, invece, ha chiarito che, poiché la procedura attuata dalla Federazione aveva i caratteri di una vera e propria gara aperta, non si poteva escludere a priori il gestore uscente sulla sola base del principio di rotazione. In più, la Federazione non aveva verificato effettivamente il possesso dei requisiti di esperienza tecnica dichiarati da Studio Marino, violando le regole (autovincoli) che essa stessa aveva fissato. Il ricorso di CT Service è stato quindi accolto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul corretto inquadramento della procedura seguita dalla Federazione Italiana Scherma: pur qualificata come 'affidamento diretto', essa è stata sostanzialmente una gara con pubblicazione di avviso, criterio di valutazione comparativo e commissione esaminatrice. In casi simili, spiega il Consiglio di Stato, non può operare il principio di rotazione – che serve ad evitare l'abuso degli affidamenti diretti ripetuti e il consolidamento di posizioni di privilegio – poiché il confronto è aperto a tutti gli operatori economici interessati e qualificati. Inoltre, la stazione appaltante, nel valutare le offerte, deve rispettare i criteri da essa stessa fissati nei documenti di gara; nel caso in esame, vi era un evidente difetto di istruttoria e motivazione sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario designato. Di conseguenza, la sentenza annulla la decisione della Federazione e riconosce la fondatezza delle doglianze di CT Service, affermando che la stazione appaltante non può derogare arbitrariamente ai criteri di valutazione né applicare cause di esclusione non formalizzate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è richiamato a giustificazione dell'obbligo di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo e la selezione dell'offerta effettivamente più rispondente agli interessi pubblici. Nella sentenza si evidenzia come la Federazione avrebbe dovuto applicare i criteri di valutazione autoimposti, garantendo così trasparenza, concorrenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 100

L'articolo 100 del Codice degli Appalti concerne i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alle gare. Il Consiglio di Stato censura la Federazione perché, a dispetto di requisiti tecnici e professionali molto stringenti richiesti dall'avviso (esperienza decennale e quinquennale nelle trasmissioni sportive di alto livello), non ha realmente verificato che l'aggiudicatario li possedesse, violando così sia l'articolo che gli stessi autovincoli della procedura.

Articolo 108

L'articolo 108 regola i criteri di aggiudicazione (miglior rapporto qualità/prezzo, criteri predeterminati e ponderazioni trasparenti). La sentenza sottolinea che la Federazione aveva indicato un criterio basato su un mix tra l’offerta economica e le esperienze pregresse, ma poi ha di fatto privilegiato il prezzo, senza motivare sulle qualità tecniche ed esperienziali dell'aggiudicatario, in violazione della regola di trasparenza e correttezza valutativa imposta dall'articolo.

Articoli di riferimento