25/06/2026

Esclusione per mancato inserimento del cronoprogramma nell’offerta economica: il Consiglio di Stato ribadisce il vincolo della lex specialis di gara

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Calabria che aveva annullato l'aggiudicazione di una gara pubblica al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Energos, riammettendo la precedente esclusione per non aver inserito, nella busta economica, il cronoprogramma e la relativa relazione – documenti espressamente previsti dal disciplinare di gara a pena di esclusione. Il Consiglio ha ritenuto corretto escludere il RTI, in quanto la mancata osservanza della lex specialis integra una causa di esclusione legittima, in coerenza con i principi di tassatività delle cause di esclusione e di autoresponsabilità degli operatori economici.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ribadisce che la stazione appaltante e gli operatori economici sono vincolati alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, che non può essere disapplicato dall’Amministrazione neppure se si ritenga eccessivamente rigoroso, salva l'autotutela per annullare l’intera procedura. In particolare, l’art. 18 del disciplinare richiedeva espressamente, a pena di esclusione, l’inserimento del cronoprogramma nella busta economica. Il Consiglio di Stato chiarisce che questa previsione non è una mera formalità, ma elemento essenziale dell’offerta. L’omessa presentazione nella busta prescritta comporta quindi l’esclusione, senza possibilità di sanatoria per il solo fatto di aver presentato il documento in altra busta. Inoltre, la sentenza afferma che il principio di tassatività delle cause di esclusione trova applicazione anche a queste ipotesi, e che la stazione appaltante non può disapplicare le regole che essa stessa si è data nella lex specialis. La commistione tra offerta tecnica ed economica è altresì vietata, poiché rischia di compromettere la trasparenza e la corretta valutazione delle offerte.