Ammissibilità della compensazione dei crediti fiscali nella giustificazione dei ribassi sui costi della manodopera nelle gare d'appalto: annullamento dell’esclusione e diritto all’aggiudicazione per la Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello della Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus contro la sentenza del TAR Latina che aveva confermato la sua esclusione da una gara per la gestione dell’asilo nido di Itri per anomalia dell’offerta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la compensazione dei crediti fiscali certificati per abbattere gli oneri previdenziali, escludendo che ciò comporti violazione della par condicio o dei minimi salariali inderogabili. Ha quindi annullato sia l’esclusione della ricorrente sia l’aggiudicazione a favore dell’altra concorrente e ha riconosciuto il diritto della Raggio di Sole all’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza sancisce che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, è ammissibile che un operatore economico giustifichi un ribasso sul costo della manodopera tramite la compensazione di crediti fiscali regolarmente certificati, purché non siano violati i trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge. Il Consiglio di Stato distingue questa situazione dall’utilizzo di utili generali o risorse straordinarie, che sarebbero invece distorsive della concorrenza. La decisione si fonda su una lettura sistematica e costituzionalmente orientata del Codice degli Appalti, sottolineando che il costo del lavoro può essere oggetto di ribasso anche al di sotto dei valori tabellari, se adeguatamente giustificato e senza pregiudizio per i diritti fondamentali dei lavoratori. La sentenza annulla l’esclusione e l’aggiudicazione a favore di terzi, ripristinando il diritto della cooperativa all’aggiudicazione. Le domande di inefficacia del contratto e subentro sono tuttavia inammissibili per mancanza di prova della stipula del contratto.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 viene richiamato per disciplinare la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, in particolare per quanto riguarda la possibilità di giustificare un costo del personale inferiore alle tabelle ministeriali e per ribadire che non sono ammesse giustificazioni che violino i minimi salariali inderogabili. Il Consiglio di Stato sottolinea che la compensazione tramite crediti fiscali, essendo prevista dalla legge e non incidendo sui minimi retributivi, è legittima e non comporta automaticamente esclusione.



