25/11/2025
Art. 61

Validità della certificazione SA 8000 non accreditata nelle gare d'appalto pubbliche: prevalenza della lex specialis di gara

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Cosmo Scavi S.r.l. contro la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato l'aggiudicazione di una gara pubblica per difetto di validità della certificazione SA 8000, rilasciata da un ente non accreditato a livello europeo. Il Consiglio di Stato ha stabilito che, in assenza di un'espressa richiesta nella lex specialis di gara e data la natura privatistica e non armonizzata della certificazione SA 8000, è sufficiente la mera presentazione di tale certificazione, anche se rilasciata da soggetti non accreditati secondo il regolamento europeo. La sentenza ha pertanto riformato il giudizio di primo grado, salvando l'aggiudicazione a Cosmo Scavi S.r.l.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio che la lex specialis di gara vincola sia la stazione appaltante che i concorrenti e il giudice amministrativo, qualora non sia stata oggetto di specifica impugnazione. Nel caso di specie, la clausola di gara richiedeva il possesso di una certificazione SA 8000 o equivalente, senza specificare che dovesse essere rilasciata da un organismo accreditato secondo la normativa europea. La SA 8000, inoltre, non costituisce una certificazione armonizzata a livello comunitario e non esiste, né a livello europeo né nazionale, un sistema pubblico di accreditamento per tale standard. Di conseguenza, è legittima l'attribuzione del punteggio premiale per la presentazione della certificazione, anche se rilasciata da un ente privato non accreditato. Il Consiglio di Stato ha anche escluso che in questo caso si sia violato il principio di equivalenza o che si sia verificato un illecito professionale. Infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità eurounitaria poiché non rilevante ai fini della decisione e ha compensato le spese tra le parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 61

L'articolo 61 è citato con riferimento ai criteri premiali previsti dalla lex specialis (in particolare, la stabilità occupazionale e le misure di inclusione sociale e lavorativa) e alla compatibilità di tali criteri con la normativa di settore. In particolare, il possesso della certificazione SA 8000 (o equivalente) era connesso a criteri premiali volti a valorizzare l'impegno sociale dell'impresa, coerentemente con il principio di favor partecipationis e inclusione lavorativa previsti dall'articolo 61. La sentenza chiarisce che, per l'attribuzione del relativo punteggio, non era richiesta una certificazione rilasciata esclusivamente da organismi accreditati, ma solo la dimostrazione della conformità ai principi di responsabilità sociale contemplati anche dalla disciplina dell'articolo 61.

Articoli di riferimento