Nozione di tariffe massime e corrispettivi contrattuali negli appalti di servizi rifiuti: prevalenza dell’offerta di gara sul metodo ARERA (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7820/2025 - Comune di Dalmine vs. Impresa Sangalli)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Dalmine annullando la sentenza del TAR Lombardia che aveva sancito l’illegittimità del diniego comunale all’adeguamento del corrispettivo del servizio rifiuti oltre l’aggiornamento ISTAT previsto dal contratto di appalto. Il Consiglio ha chiarito che il corrispettivo pagato al gestore è quello offerto in gara, eventualmente aggiornato secondo le clausole contrattuali (qui solo ISTAT), e non può essere incrementato ex post sulla base dei costi risultanti dal Piano Economico-Finanziario (PEF) redatto secondo il metodo tariffario ARERA. Le regole ARERA fissano il tetto massimo della tariffa a carico degli utenti, non l’obbligo di aumentare il prezzo del contratto con l’appaltatore. Il meccanismo di gara e il price cap assicurano l’efficienza e la concorrenza, lasciando inalterati i corrispettivi pattuiti salvo le ipotesi di revisione prezzi previste dalla legge.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia di primo grado, ribadendo che nei contratti di appalto di servizi pubblici affidati con gara, il prezzo risultante dall’offerta aggiudicataria resta fermo (salvo specifiche clausole di revisione prezzi) per tutta la durata del contratto. Le metodologie tariffarie ARERA (MTR) stabiliscono i limiti massimi delle tariffe applicabili agli utenti, ma non hanno l’effetto di consentire la modifica automatica dei corrispettivi contrattuali in favore dell’operatore economico durante l’esecuzione del contratto. Ciò garantisce certezza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e tutela la concorrenza; ogni diversa impostazione snaturerebbe l’oggetto della gara e introdurrebbe elementi discrezionali contrari al diritto degli appalti. Il gestore, pertanto, non può chiedere incrementi contrattuali annuali in base ai costi effettivamente sostenuti emersi dal PEF, ma solo quelli previsti contrattualmente (es. aggiornamento ISTAT). Resta salva la possibilità di revisione prezzi solo nei casi eccezionali e tipizzati dall’ordinamento. In questo quadro, l’applicazione meccanica del metodo tariffario ai rapporti già regolati da gara andrebbe contro i principi di parità di trattamento, trasparenza e certezza delle regole.



