26/05/2026
Art. 94Art. 95

Rigetto dell’appello di KSM S.p.A. avverso l’annullamento dell’aggiudicazione per cause di esclusione automatica e non automatica in gara d’appalto

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da KSM S.p.A., in qualità di mandataria di un RTI, contro la decisione del TAR Sardegna che aveva confermato l’annullamento dell’aggiudicazione di alcuni lotti di una gara pubblica, disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna. L’annullamento era motivato dalla presenza, in capo alle imprese del raggruppamento, di gravi violazioni fiscali: definitive per la mandante Security.IT e non definitive ma di particolare gravità per la mandataria KSM. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione e la decisione del TAR, confermando l’esclusione e respingendo tutti i motivi di appello.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza giudica infondato l’appello di KSM S.p.A., confermando la legittimità dell’esclusione del RTI per la presenza delle condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, per la mandante Security.IT era stata accertata una grave violazione definitiva degli obblighi fiscali (mancato pagamento della TARI oltre la soglia di €5.000, con notifica legalmente avvenuta e mancato tempestivo ricorso), rientrante nella causa di esclusione automatica ex art. 94. Per la mandataria KSM, le violazioni fiscali non erano ancora definitive, ma erano di importo superiore alla soglia di gravità definita dalla normativa, giustificando così l’esclusione non automatica ex art. 95. Il Consiglio di Stato chiarisce che la soglia di riferimento per la gravità va rapportata ai soli lotti aggiudicati (non all’intera offerta presentata), evitando così elusioni. La motivazione richiama anche i principi di lealtà e correttezza, sottolineando il rilievo della fiducia tra amministrazione e operatori economici. Le doglianze dell’appellante su presunta mancanza di approfondita istruttoria della stazione appaltante e sulla quantificazione della soglia vengono rigettate perché non trovano conferma nel dato normativo né nei fatti accertati. Conclude con la condanna dell’appellante alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’art. 94 è stato applicato per giustificare l’esclusione automatica della mandante Security.IT dalla procedura di gara, poiché questa aveva commesso una grave violazione degli obblighi fiscali (mancato pagamento della TARI), definitivamente accertata attraverso un avviso di accertamento divenuto inoppugnabile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la conoscenza legale dell’atto e la mancata tempestiva impugnazione hanno reso definitivo il debito, ricadendo pienamente nella causa di esclusione automatica prevista dal Codice.

Articolo 95

L’art. 95 è stato utilizzato dalla stazione appaltante e ribadito dal Consiglio di Stato per confermare l’esclusione non automatica della mandataria KSM, in ragione della presenza di gravi violazioni fiscali non ancora definitivamente accertate, ma di importo superiore alla soglia di gravità (10% del valore dei lotti effettivamente aggiudicati al raggruppamento). Il Collegio ha chiarito che la valutazione della gravità deve essere rapportata ai lotti effettivamente aggiudicati e che la presenza di tali gravi infrazioni mina l’affidabilità e il rapporto di fiducia richiesto dalle procedure concorsuali, giustificando pertanto l’esclusione ex art. 95.

Articoli di riferimento