Rigetto dell'appello KSM S.p.A. contro esclusione da gara d’appalto regionale per gravi violazioni fiscali definitivamente e non definitivamente accertate
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di KSM S.p.A., confermando l’esclusione del RTI KSM/Security.it da una gara d’appalto bandita dalla Regione Sardegna. L’esclusione si fondava su due ragioni: gravi violazioni fiscali definitivamente accertate del co-mandante Security.it (per omessi pagamenti TARI superiori a 5.000 euro, divenuti definitivi), e gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate a carico di KSM S.p.A., che superavano la soglia del 10% del valore dei lotti effettivamente aggiudicati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il calcolo della soglia di gravità rapportato ai soli lotti aggiudicati, non a quelli per cui era stata fatta offerta, e ha escluso che la mera proposizione di un ricorso tardivo contro la cartella tributaria possa sospendere la definitività della violazione. La sentenza conferma quindi la legittimità dell’esclusione automatica (art. 94) e non automatica (art. 95) ai sensi del Codice degli Appalti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si articola su due principali motivazioni giuridiche. La prima attiene all’esclusione automatica di Security.it come mandante del RTI, in quanto gravata da una violazione fiscale definitivamente accertata (omesso pagamento TARI, superiore a 5.000 euro) ai sensi dell’art. 94 d.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.10: la società, conoscendo l’avviso di accertamento e non impugnandolo nei termini, ha reso definitivo il proprio debito. La seconda concerne l’applicazione dell’art. 95, che permette un’esclusione non automatica in caso di gravi violazioni fiscali non definitive: il Consiglio di Stato chiarisce che la soglia del 10% per valutare la gravità va calcolata sulla base dei lotti effettivamente aggiudicati e partecipati (non sull’intero valore dei lotti oggetto di offerta), secondo l’interpretazione letterale e funzionale dell’allegato II.10. Inoltre, viene sottolineato che la presentazione di offerte su tutti i lotti non può servire per ‘diluire’ la soglia di gravità e aggirare i criteri di esclusione. La decisione ribadisce anche la centralità dei principi di affidabilità, trasparenza e correttezza delle procedure di gara, richiamando l’impossibilità di eludere gli automatismi e le valutazioni discrezionali previste dal Codice e tutelando il rapporto di fiducia tra amministrazione e operatori economici.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 94 è stato applicato per confermare l’esclusione automatica di Security.it dalla gara, essendo stata definitivamente accertata una grave violazione fiscale (debito TARI superiore a 5.000 euro, non impugnato tempestivamente). Il Consiglio di Stato chiarisce che la conoscenza legale dell’atto e l’istanza di rateizzazione rendono definitivo il debito, ai sensi del Codice e dell’allegato II.10, e che non si può sospendere la definitività della violazione con un ricorso tardivo. La norma è quindi centrale sia nella sussistenza della causa escludente sia nell’interpretazione dei termini di definitività delle violazioni fiscali.
L’art. 95 è stato invocato per valutare la sussistenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate a carico di KSM S.p.A. La stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità escludendo l’operatore per tali violazioni, poiché l’importo superava il 10% del valore dei lotti aggiudicati (confermati dal Consiglio di Stato come unica base di calcolo corretta). La sentenza chiarisce che la norma vieta un automatismo espulsivo, ma richiede una valutazione concreta della gravità, che è stata qui giudicata congrua vista l’entità dell’irregolarità rispetto all’appalto realmente aggiudicato.



