Ammissibilità dell’avvalimento premiale della certificazione di parità di genere nell’ambito degli appalti pubblici e risarcimento per errata informazione della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello del Comune di Numana che quello incidentale della società Il Faro avverso la sentenza del TAR Marche n. 862/2024, confermando la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di Assistenza 2000 e il riconoscimento di un risarcimento ridotto a Il Faro per responsabilità precontrattuale della stazione appaltante. La questione centrale ha riguardato la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale della certificazione di parità di genere: il Consiglio di Stato ha ritenuto questo istituto ammissibile, in linea con la normativa e la funzione pro-concorrenziale dell’avvalimento, a condizione che vi sia un reale trasferimento di risorse organizzative. È stato inoltre confermato il concorso di colpa di Il Faro, cui è stato riconosciuto solo un risarcimento parziale per essersi affidata a un chiarimento fuorviante fornito dalla stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che la certificazione di parità di genere può essere oggetto di avvalimento premiale sia ai sensi dell’art. 104 d.lgs. 36/2023 sia secondo la lex specialis, purché il contratto di avvalimento preveda un vero trasferimento dell’organizzazione e delle risorse che hanno permesso l’ottenimento della certificazione. La sentenza sottolinea che le FAQ e i chiarimenti della stazione appaltante non possono modificare la lex specialis, ma possono creare affidamento nei concorrenti: in questo caso l’affidamento è stato solo parzialmente colpevole, giustificando un risarcimento decurtato. I giudici ribadiscono la distinzione tra l’avvalimento premiale (che concorre a migliorare l’offerta) e altri tipi di avvalimento e sanciscono che non vi sono limiti normativi all’avvalimento di tale certificazione, se supportato da adeguato prestito di risorse. Viene inoltre respinta la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare le offerte in questi casi. In conclusione, sono stati rigettati i motivi volti a contestare la validità del contratto di avvalimento e l’impostazione risarcitoria adottata dal TAR, compensando le spese per la complessità della controversia.



