26/08/2025
Art. 71Art. 108

Respinto l'appello di New Food contro l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nel Comune di Casagiove per vizi insanabili della procura e infondatezza delle doglianze sostanziali

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società New Food contro l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nel Comune di Casagiove a favore di La Mediterranea. Il ricorso di primo grado era stato dichiarato inammissibile dal TAR Campania per nullità insanabile della procura alle liti, in quanto riferita a un diverso procedimento. Anche in appello il vizio è stato ritenuto insanabile e, comunque, sono stati giudicati infondati anche nel merito i motivi di contestazione, poiché è risultata documentata la disponibilità del centro di cottura richiesto per la durata dell’appalto. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda principalmente su un vizio procedurale processuale: la procura alle liti allegata da New Food al ricorso di primo grado risultava riferita a un altro giudizio, con indicazioni errate circa le parti e l'oggetto dell'impugnazione. La giurisprudenza amministrativa richiede che la procura sia specifica, riferita espressamente all’atto impugnato e alle parti coinvolte: la sua nullità è causa di inammissibilità insanabile del ricorso introduttivo. Non essendo intervenuta alcuna regolarizzazione nel corso del primo grado, nemmeno dopo rilievo del giudice, il vizio resta preclusivo di qualsiasi esame di merito. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto infondate anche le contestazioni sostanziali di New Food circa la disponibilità e l’idoneità del centro di cottura dell’aggiudicataria, risultando documentalmente accertata la capacità organizzativa di La Mediterranea a soddisfare i requisiti della gara. In conclusione, l’appello è stato respinto integralmente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L'articolo 71 è citato perché la gara oggetto di causa è stata indetta dal Comune di Casagiove mediante procedura aperta, in cui ogni operatore economico poteva presentare offerta. La procedura di aggiudicazione e la legittimità delle regole di gara sono state valutate anche alla luce di questo articolo, che costituisce il fondamento normativo della tipologia procedurale adottata.

Articolo 108

L'articolo 108 riguarda il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa adottato nella gara. La controversia verteva anche sull’attribuzione dei punteggi premiali e sulla verifica sostanziale dei requisiti qualitativi (come la disponibilità del centro di cottura) richiesti dalla legge di gara e valutati secondo il criterio dell’equilibrio tra qualità e prezzo previsto dalla norma. La sentenza ha ritenuto rispettata la disciplina dell’art. 108 in quanto la commissione ha correttamente valutato e documentato la conformità dell’offerta vincente ai criteri predefiniti.

Articoli di riferimento