Illegittimità della proroga dei termini in assenza di oggettivo malfunzionamento: conferma di reviviscenza dell’offerta originaria e limiti alla discrezionalità della PA
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR che aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto bandito dalla Regione Campania per un sistema informatico quantistico. La proroga dei termini di presentazione delle offerte è stata ritenuta illegittima poiché disposta senza che vi fossero effettivi malfunzionamenti del sistema informatico, ma solo difficoltà marginali affrontabili dai concorrenti. È stato riaffermato che, in tali casi, le offerte regolarmente presentate prima della proroga rivivono, mentre spetta comunque alla stazione appaltante la valutazione finale di meritevolezza/convenienza della sola offerta residua. L’azione della Regione e le motivazioni di appello sono state respinte, ribadendo la centralità della par condicio e del principio di autoresponsabilità degli operatori economici.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la proroga del termine di presentazione delle offerte, concessa dalla Regione Campania, non fosse giustificata da situazioni oggettive di malfunzionamento del sistema di gara, ma solo da ostacoli superabili con ordinaria diligenza dagli operatori economici, peraltro particolarmente esperti nel settore informatico. Ha inoltre chiarito che la mera utilizzazione della proroga da parte del concorrente (TEA TEK) non equivale ad aquiescenza, né costituisce rinuncia alle pretese sull’offerta originaria. La motivazione della proroga addotta dall’amministrazione in appello è stata giudicata inammissibile in quanto postuma. La sentenza ribadisce il principio di autoresponsabilità e diligenza degli operatori nelle procedure telematiche e la necessità di tutelare la par condicio. Inoltre, viene sottolineato che anche in presenza di una sola offerta valida, la PA conserva un margine di discrezionalità nel valutare la convenienza all’aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 108, comma 10, del Codice dei Contratti.



