Rigetto dell'appello contro l'aggiudicazione di gara per la gestione del servizio SAI Castelpoto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Consorzio Sale della Terra contro la sentenza del TAR Campania che aveva già rigettato il ricorso avverso l’aggiudicazione della gara relativa alla gestione dei servizi di accoglienza integrata SAI del Comune di Castelpoto, confermando l’aggiudicazione a Lilliput Società Cooperativa Sociale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati sia i rilievi circa la regolarità dell’offerta economica dell’aggiudicataria sia le censure sulle valutazioni dell’offerta tecnica e sulla carenza di requisiti dell’operatore aggiudicatario, ribadendo il principio che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo per manifesta illogicità o errore grave. Le spese sono poste a carico dell’appellante.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due principali motivi di appello: il primo riferito a presunte irregolarità e incertezza nell’offerta economica dell’aggiudicataria, il secondo basato su presunti errori e illegittimità nella valutazione dei requisiti di partecipazione e dei punteggi tecnici. Il Consiglio di Stato chiarisce che la stazione appaltante può richiedere chiarimenti ai concorrenti in caso di offerte ambigue, purché i chiarimenti non comportino modifiche sostanziali dell’offerta, come nel caso di specie: l’errore era meramente materiale e non vi erano dubbi sulla volontà negoziale del concorrente. Riguardo alle valutazioni tecniche e alle attribuzioni dei punteggi, il giudice amministrativo ribadisce che tali valutazioni sono espressione di discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione e possono essere sindacate solo in presenza di errori manifesti o abnormità, che nel caso concreto non sono emerse. Il ricorrente proponeva mere valutazioni alternative, basate su opinioni personali o dati non oggettivamente riscontrabili. Pertanto, sia la sentenza del TAR sia l’operato della commissione di gara risultano corretti e l’appello viene respinto. L’appellante viene condannato al pagamento delle spese processuali del grado.



