La prevalenza del criterio del minor costo per la sostituzione dei dispositivi in esecuzione dell’accordo quadro: applicazione letterale della legge di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Toscana che, in materia di gara per la fornitura di glucometri, ha stabilito che la sostituzione dei dispositivi per pazienti già utilizzatori deve avvenire, salvo prescrizione medica contraria, preferibilmente scegliendo il prodotto a minor costo tra gli aggiudicatari, come da chiara disposizione del disciplinare di gara. Sono state respinte le tesi secondo cui si dovrebbe adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche in questa fase, così come le eccezioni preliminari sull’inammissibilità e sul difetto di giurisdizione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ribadisce che la lex specialis di gara vincola rigidamente sia i concorrenti che la stazione appaltante: per la scelta tra i fornitori aggiudicatari in sede di sostituzione dispositivi ai pazienti già utilizzatori, occorre seguire il criterio esplicitamente indicato nel bando, ovvero il minor costo, e non la migliore offerta qualità/prezzo intesa come punteggio di gara. Il Consiglio di Stato sottolinea che l’interpretazione delle clausole della lex specialis deve avvenire prioritariamente in base al loro significato letterale, salvo evidenti ambiguità, per garantire la certezza e la trasparenza delle regole di gara. Inoltre, ribadisce che la fase di esecuzione degli accordi quadro non conferisce un diritto soggettivo pieno all’aggiudicatario, ma solo un interesse legittimo, e che la giurisdizione del giudice amministrativo è radicata in materia di affidamenti derivanti dagli accordi quadro.



