27/04/2026
Art. 10Art. 68Art. 71Art. 100

Esclusione di un RTI da gara pubblica per mancanza di idoneità professionale: legittimità della clausola del disciplinare che richiede la fascia di classificazione DM 274/1997 a tutti i membri

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) escluso da una gara pubblica per l’affidamento di servizi di disinfestazione e derattizzazione bandita dall’ASL Salerno, per mancato possesso, da parte di tutti i membri, del requisito di iscrizione alla fascia di classificazione G) prevista dal DM 274/1997. L’RTI contestava la natura di tale requisito (ritenendolo economico-finanziario e non professionale) e la nullità della clausola escludente per violazione dei principi di tassatività e massima partecipazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la clausola del disciplinare, confermando che il requisito di fascia di classificazione è di idoneità professionale e che deve essere posseduto individualmente da ciascun membro del raggruppamento, respingendo così il gravame.

Spiegazione Dettagliata

La pronuncia chiarisce che la previsione del disciplinare di gara che richiede, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione di tutti i membri del RTI alla fascia di classificazione G) del DM 274/1997 non è nulla né illegittima. Il Consiglio di Stato ha ricostruito la ratio della normativa distinguendo tra requisiti di idoneità professionale, richiesti individualmente a ciascun concorrente, e requisiti economico-finanziari, che possono invece essere posseduti anche cumulativamente dal raggruppamento. La giurisprudenza ha confermato che la fascia di classificazione, sebbene basata anche su parametri economici, attesta la concreta idoneità professionale a svolgere attività specifiche nel settore oggetto di gara (in questo caso disinfestazione e derattizzazione) e, pertanto, deve essere presente per ciascun soggetto esecutore per la parte di prestazione che svolge. Il Consiglio sottolinea che le cause di esclusione, per quanto tassative, restano legittime se previste dalla legge e se espressive di requisiti professionali attinenti all’oggetto del contratto. La limitazione posta dal disciplinare non viola il principio di massima partecipazione, poiché serve a garantire che ciascun operatore sia astrattamente idoneo allo svolgimento dell’attività. Si esclude, inoltre, la possibilità di impugnazione solo immediata della clausola di gara nulla: è sufficiente impugnare il provvedimento di esclusione, se si deduce la nullità della clausola applicata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è stato invocato dall’appellante per supportare la tesi della nullità della clausola escludente per contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione e per la violazione del principio di massima partecipazione. Il Consiglio di Stato chiarisce che la clausola non è nulla perché la richiesta di iscrizione nella fascia di classificazione è un requisito previsto dalla legge e attinente all’idoneità professionale, quindi rientra tra le cause lecite di esclusione. La previsione non introduce requisiti ultronei, ma si colloca nell’alveo dei requisiti professionali proporzionati all’oggetto dell’appalto.

Articolo 68

L’articolo 68 viene in rilievo in quanto disciplina le condizioni di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese alle gare. Il Consiglio di Stato ribadisce che, per i requisiti di idoneità professionale (quale quello dell’iscrizione alla fascia di classificazione), ciascun componente dell’RTI deve possederli individualmente, in coerenza con le previsioni del disciplinare e il dettato normativo, mentre per altri requisiti (economico-finanziari e tecnico-professionali) può valere il criterio del cumulo.

Articolo 71

Viene menzionato per qualificare la procedura seguita (aperta), ma non ha avuto un ruolo decisivo nella motivazione della sentenza: si limita a fissare il contesto procedurale della gara cui fa riferimento la vicenda.

Articolo 100

L’articolo 100 è centrale nella distinzione tra requisiti di idoneità professionale e altri requisiti speciali. La sentenza evidenzia che la richiesta di iscrizione e di specifica fascia di classificazione presso il Registro delle imprese è un requisito di idoneità professionale come prescritto dall’art. 100 e dalla normativa settoriale (D.M. 274/1997), e che tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento rispetto alle prestazioni che dovrà eseguire.

Articoli di riferimento