27/05/2026
Art. 107Art. 108

Gara d'appalto per servizi educativi: regole di esclusione per incompletezza dell’offerta e ricalcolo dei punteggi in caso di esclusione per anomalia

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, riformando in parte la sentenza del TAR Lombardia, si è pronunciato su una controversia inerente una procedura di gara per il servizio di ausiliariato nei servizi educativi comunali del Comune di Brescia. Il TAR aveva accolto il ricorso di una cooperativa esclusa, annullando l’aggiudicazione basandosi sulla presunta incompletezza dell’offerta in tema di formazione del personale e sulla necessità di ricalcolare i punteggi dopo l’esclusione per incongruità di un’offerta. Il Consiglio di Stato, invece, ha chiarito che, quando nell’offerta non vi è una difformità esplicita nei requisiti formativi previsti dalla lex specialis, non si può disporre l’esclusione per semplice incompletezza. Inoltre, secondo l’art. 108, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante non è obbligata a riformulare la graduatoria e ricalcolare i punteggi appena un concorrente viene escluso per anomalia dell’offerta prima dell’aggiudicazione, lasciando tale scelta alla discrezionalità della stazione appaltante se non diversamente previsto dalla lex specialis.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su due punti fondamentali: 1) l’offerta di Or.s.a., pur se il relativo piano formativo non riportava dettagli su alcune tematiche (come la gestione della relazione con bambini con disabilità e la deontologia professionale), deve essere comunque interpretata complessivamente e in coerenza con quanto dichiarato nell’offerta tecnica. In assenza di una difformità sostanziale rispetto alle prescrizioni della lex specialis – e in ossequio al principio del favor partecipationis e della conservazione degli effetti – non era giustificata l’esclusione di Or.s.a.; 2) la disciplina della cosiddetta 'invarianza' delle graduatorie (art. 108, comma 12, Codice appalti) non impone il ricalcolo automatico dei punteggi economici e tecnici in caso di esclusione per anomalia dell’offerta prima dell’aggiudicazione, ma lascia alle stazioni appaltanti la possibilità di prevedere o meno tale regressione procedurale nella lex specialis. Pertanto, la clausola del disciplinare che non prevede la riformulazione della graduatoria in caso di esclusione per anomalia è legittima. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti, compensando le spese di lite tra le parti vista la complessità e la novità delle questioni trattate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 107

L’articolo 107 è stato richiamato per valutare la legittimità dell’esclusione di un concorrente per presunta incompletezza dell’offerta formativa. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’esclusione può avvenire solo in presenza di una difformità sostanziale rispetto alle prescrizioni della lex specialis o di specifica previsione di esclusione, e che la valutazione della conformità deve essere fatta secondo criteri di interpretazione sistematica e di favor partecipationis. Quindi, la mera assenza di dettagli nel piano formativo, se la formazione è comunque inserita nell’offerta tecnica, non integra causa di esclusione ai sensi dell’art. 107.

Articolo 108

L’articolo 108, in particolare il comma 12 ('principio di invarianza'), è stato centrale per la decisione sulla necessità o meno del ricalcolo dei punteggi e della graduatoria in caso di esclusione di un concorrente per anomalia dell’offerta prima dell’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha interpretato il dettato normativo stabilendo che la regola dell’invarianza opera solo dopo l’aggiudicazione. Prima dell’aggiudicazione, la scelta se ricalcolare i punteggi a seguito dell’esclusione di un’offerta anomala rimane nella sfera di discrezionalità della stazione appaltante, che deve però disciplinarla espressamente nella lex specialis. Nel caso di specie, la clausola del disciplinare che non imponeva il ricalcolo è stata ritenuta conforme all’art. 108.

Articoli di riferimento