Rigetto dell’Appello per Accesso Integrale agli Atti di Gara in Presenza di Segreti Tecnici e Commerciali (Consorzio Leonardo Servizi e Lavori c. ANAC)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Leonardo che chiedeva l’ostensione integrale degli atti della gara per l’affidamento di servizi di pulizia indetta dall’ANAC. Dopo la posizione in graduatoria come secondo classificato, il Consorzio aveva richiesto la piena visione della documentazione dell’aggiudicataria, ostacolata da oscuramenti volti a proteggere segreti tecnici e commerciali. La sentenza stabilisce che la domanda d’accesso è stata generica e non ha dimostrato la stretta indispensabilità della documentazione richiesta per la difesa in giudizio, confermando così il diritto all’oscuramento delle parti riservate e il rigetto della richiesta di ostensione totale.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sull’equilibrio fra il diritto di accesso agli atti delle gare pubbliche e la tutela dei segreti tecnici e commerciali degli operatori economici. Il Consiglio di Stato richiama la disciplina nazionale (artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023) e la giurisprudenza europea, affermando che l’accesso agli atti va garantito solo quando la richiesta sia specifica e strettamente indispensabile alla difesa in giudizio, non potendo essere meramente esplorativa o fondata su un generico interesse. Ha valutato che l’ANAC, nell’oscurare solo le parti effettivamente riservate e tenendo comunque visibili la maggior parte delle offerte, ha agito correttamente. L’appellante, invece, non ha dimostrato in modo concreto perché la documentazione occultata fosse essenziale alle proprie difese, portando al definitivo rigetto dell’appello e alla conferma della legittimità dell’operato della stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato utilizzato per delimitare il diritto di accesso agli atti delle gare pubbliche, sottolineando che la trasparenza trova un limite nelle esigenze di riservatezza quando sono in gioco segreti tecnici e commerciali, e che le informazioni coperte da segreto sono ostensibili solo se strettamente indispensabili per esigenze difensive in giudizio, come nel caso di contestazione dell’aggiudicazione.
L’articolo 36 è stato richiamato per regolare le modalità procedimentali dell’accesso agli atti delle gare (ossia la possibilità di accesso digitale, i limiti per i primi cinque classificati, le modalità di impugnazione degli oscuramenti). La sentenza ha verificato che l’ANAC ha correttamente applicato tali norme, comunicando gli oscuramenti e motivando le proprie scelte in coerenza con quanto richiesto dalla procedura e con le tempistiche fissate dalla legge.



