Consiglio di Stato, Sez. V – Rigetto della domanda risarcitoria e indennitaria del Consorzio Medil per mancata aggiudicazione di appalto autostradale dopo revoca della gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Medil, che chiedeva il risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di un appalto autostradale e, in subordine, per responsabilità precontrattuale o come indennizzo in seguito alla revoca della gara. La sentenza ha ribadito l’inesistenza dei presupposti per il risarcimento, poiché la gara era stata legittimamente revocata quando il Consorzio non era aggiudicatario, non aveva un diritto certo all’appalto e l’Amministrazione aveva agito correttamente in base alla sopravvenienza normativa e all’interesse pubblico.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che, in materia di appalti pubblici, per ottenere il risarcimento da mancata aggiudicazione non è sufficiente la semplice esclusione illegittima: il ricorrente deve dimostrare, secondo criteri di causalità, che avrebbe vinto la gara se non fosse stato escluso. Tuttavia, nel caso di specie, la precedente revoca della procedura di gara (fondata su motivi sopravvenuti, quali la sentenza costituzionale sull’illegittimità dell’art. 177 d.lgs. 50/2016 e conseguenti mutate condizioni di interesse pubblico) ha fatto venir meno qualsiasi possibilità di aggiudicazione effettiva. Inoltre, non si configura responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, mancando qualsiasi scorrettezza o mala fede; l’Amministrazione ha semplicemente applicato correttamente i principi di autotutela e agito secondo buona fede. Da ultimo, l’indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/90 non è dovuto perché il Consorzio non aveva una posizione giuridica qualificata (non era aggiudicatario) al momento della revoca. In conclusione, l’appello è stato rigettato e le spese compensate secondo soccombenza.



