27/07/2026

Respinto l’appello contro l’aggiudicazione dell’appalto Fondovalle Vitulanese: interpretazione dei requisiti di qualificazione, regolarità fiscale e ruolo del progettista esterno

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto dal Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni contro la sentenza del TAR Campania che aveva già rigettato le doglianze relative all’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori del Fondovalle Vitulanese, assegnato al Consorzio Stabile Artemide. Secondo il Collegio, non sono emerse irregolarità nei sistemi di qualificazione, nei requisiti tecnico-professionali né nella composizione del gruppo di progettazione del consorzio aggiudicatario. Specifico approfondimento è stato dedicato ai presunti debiti fiscali dei progettisti esterni, al termine del quale si è accertato che non sussistevano irregolarità ostative ai sensi della disciplina sugli appalti pubblici. L’appello è stato quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione delle spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta diversi profili di legittimità della procedura di gara e dell’aggiudicazione dell’appalto, dando rilievo anzitutto all’autonomia organizzativa e alla qualificazione dei consorzi stabili (in particolare in relazione all’istituto del cumulo alla rinfusa e alla spendibilità della SOA del consorzio anche in caso di carenze delle consorziate esecutrici). Viene ribadito l’obbligo del progettista esterno di possedere tutti i requisiti previsti dalla lex specialis, con esclusione di interpretazioni formalistiche e con possibilità di sostituzione solo entro certi limiti temporali. Sul piano della regolarità fiscale dei progettisti esterni, la pronuncia distingue tra irregolarità definitivamente accertate (che comportano esclusione automatica se superiori alle soglie di legge e non regolarizzate prima della presentazione dell’offerta) e irregolarità non definitivamente accertate (che invece richiedono un autonomo giudizio di affidabilità della stazione appaltante). L’istruttoria svolta ha accertato che alla data rilevante non sussistevano debiti ostativi secondo la normativa e la più recente giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato il principio della domanda, escludendo interventi d’ufficio su questioni non specificamente dedotte dalle parti. La decisione sottolinea anche che la mera presenza di irregolarità fiscali di soggetti esterni non determina l’automatica esclusione del concorrente, soprattutto se la posizione è stata sanata in tempo utile.