Continuità aziendale e cause di esclusione automatica: esclusione dell’aggiudicataria in caso di affitto di ramo d’azienda da impresa in liquidazione giudiziale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Campania che annullava l’aggiudicazione di una gara per il servizio di igiene urbana, disposta a favore di un’impresa che aveva ottenuto i requisiti tramite affitto di ramo d’azienda da un consorzio poi sottoposto a liquidazione giudiziale. L’appellante non ha provato una reale cesura tra la propria gestione e quella del consorzio affittante, rendendo applicabile la causa di esclusione automatica prevista dall’art. 94 d.lgs. 36/2023. Di conseguenza, il Consiglio ha ritenuto legittima l’esclusione dalla gara e la declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ruota attorno all’applicazione dell’art. 94 d.lgs. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica dalle procedure di gara per operatori economici sottoposti a liquidazione giudiziale. Nel caso di specie, l’operatore aggiudicatario aveva partecipato alla gara utilizzando requisiti economici e tecnici derivanti dall’affitto di ramo d’azienda ottenuto da un consorzio poi caduto in liquidazione giudiziale. Secondo il principio consolidato di giurisprudenza 'ubi commoda ibi incommoda', se l’impresa affittuaria si avvale dei requisiti dell’affittante per partecipare alla gara, subisce anche le conseguenze negative delle vicende dell’affittante, salvo che dimostri una effettiva cesura gestionale ed economica tra le due realtà imprenditoriali. La società non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare tale discontinuità. Inoltre, è stato ritenuto sussistente l’obbligo, in capo all’operatore economico, di dichiarare in modo completo tutti i fatti astrattamente rilevanti ai fini dell’esclusione. Anche l’eventuale trasferimento di dipendenti apicali e la dichiarazione generica di discontinuità non sono state ritenute idonee a escludere la continuità aziendale né a neutralizzare il rischio di elusione delle norme. In aggiunta, la mancata comunicazione dettagliata alla stazione appaltante di tutti gli elementi rilevanti ha costituito ulteriore violazione degli obblighi informativi ex art. 96 d.lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’esclusione, la caducazione dell’aggiudicazione e la possibilità di subentro della seconda classificata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è rilevante in quanto disciplina la procedura aperta utilizzata per la gara, garantendo la partecipazione di qualsiasi operatore economico e fissando i termini e le regole generali di svolgimento della gara stessa.
Costituisce il fulcro della decisione: la causa di esclusione automatica prevista per soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale si applica anche all’operatore economico che, tramite affitto di ramo d’azienda, eredita requisiti ma anche le situazioni negative della cedente/affittante, a meno che non dimostri una netta discontinuità. La continuità aziendale rinvenuta ha imposto l’esclusione automatica dalla gara.
Riguarda gli obblighi di comunicazione da parte degli operatori rispetto a cause di esclusione e disciplina l’esclusione anche in corso di gara nonché la valutazione delle misure di self-cleaning. La sentenza rileva la violazione di questi obblighi in quanto la società non ha provato sufficientemente la discontinuità e non ha informato compiutamente la stazione appaltante, giustificando così la decisione di esclusione.
Viene richiamato per l’obbligo degli operatori di dichiarare tutti i fatti rilevanti anche dal punto di vista professionale, a garanzia della piena trasparenza nei rapporti con la stazione appaltante. La mancata informazione o la dichiarazione incompleta può integrare gli estremi dell’illecito professionale grave, anch’esso causa di esclusione.



