27/08/2025
Art. 10Art. 71Art. 94Art. 96Art. 98

Esclusione per illecito professionale grave e produzione di documentazione falsa in una gara d’appalto: legittimità e collegamenti con il Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione della Green Service di Rampazzo Marta da una gara per la manutenzione del verde pubblico indetta dalla Provincia di Padova. L’esclusione era motivata dalla presentazione di documentazione falsa in sede di gara, consistente in un certificato di ultimazione lavori mai rilasciato dalla società terza citata. La società appellante sosteneva che la falsificazione sarebbe stata compiuta da un dipendente all’insaputa della rappresentante legale e che le misure di self cleaning adottate (sanzioni disciplinari al dipendente) avrebbero dovuto evitare l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha invece ribadito la responsabilità dell’operatore economico sia per negligenza organizzativa sia per la rilevanza oggettiva della condotta, escludendo la necessità di provare il dolo o l’intenzionalità. Sono stati ritenuti legittimi sia l’esclusione per illecito professionale grave sia la segnalazione all’ANAC, ritenendo inoltre inadeguate le misure correttive, confermando quindi la sentenza del TAR e rigettando la domanda risarcitoria.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’accertamento che la Green Service aveva prodotto, nell’ambito della procedura di gara, un certificato di esecuzione lavori non autentico, firmato digitalmente dalla legale rappresentante ma disconosciuto dall’ente che avrebbe dovuto rilasciarlo. Questo fatto è stato inquadrato come illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023, in quanto la presentazione di documentazione falsa o dichiarazioni non veritiere è idonea ad influenzare il procedimento di valutazione delle offerte e incide negativamente sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la responsabilità della società ricade anche sulle carenze organizzative e sulla mancata vigilanza della rappresentante legale, che ha consentito l’uso improprio delle proprie credenziali di firma digitale. Non è necessario dimostrare il dolo o la consapevolezza della falsificazione in termini soggettivi, poiché la normativa vigente privilegia una valutazione oggettiva dell’idoneità della condotta a compromettere il rapporto di fiducia con la pubblica amministrazione. La stazione appaltante ha correttamente applicato la disciplina del grave illecito professionale (art. 95/98), agendo nei limiti della propria discrezionalità e motivando adeguatamente l’esclusione. Non sono state ritenute sufficienti le misure correttive adottate dalla società, che si sono limitate a sanzioni sul dipendente responsabile senza intervenire sulle carenze strutturali. L’appello è stato quindi respinto e confermata la segnalazione all’ANAC, con condanna della società alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è usato per stabilire che le cause di esclusione sono tassative e solo quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice possono portare all’esclusione di un operatore economico. La sentenza chiarisce che il richiamo formale alle norme è sufficiente quando il provvedimento trascrive il contenuto precettivo delle stesse, anche senza citazione puntuale dell’articolo.

Articolo 71

L’art. 71 è citato per identificare la procedura aperta utilizzata per la gara oggetto del contenzioso. Si fa riferimento a questo articolo nella ricostruzione dei fatti processuali ma non ha avuto un ruolo decisivo nella motivazione giuridica dell’esclusione.

Articolo 94

L’articolo 94 disciplina le cause di esclusione automatica e viene richiamato per escludere che il caso oggetto di giudizio integri una di queste (in particolare la pregressa iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC per false dichiarazioni, che non era ancora intervenuta). Tuttavia, la norma è stata collegata alla procedura di segnalazione all’ANAC prevista dall’art. 96, comma 15.

Articolo 96

L’articolo 96 è centrale nel prevedere l’obbligo di segnalazione all’ANAC da parte della stazione appaltante nei casi di falsa dichiarazione/documentazione e disciplina l’eventuale adozione di misure correttive (self cleaning) da parte dell’operatore escluso. La sentenza valuta l’adeguatezza delle misure adottate dalla società e le reputa insufficienti, confermando così la legittimità dell’esclusione e della segnalazione.

Articolo 98

L’articolo 98 definisce il grave illecito professionale e disciplina le condizioni e l’iter motivazionale per l’esclusione dalla gara. La sentenza ne applica la fattispecie specifica (art. 98, comma 3, lett. b): produzione di documentazione falsa idonea a influenzare la decisione della stazione appaltante, anche per negligenza, e stabilisce che il giudizio sulla gravità della condotta può prescindere dal dolo diretto della rappresentante legale.

Articoli di riferimento