Esclusione dalla gara d'appalto per non conformità dell’offerta economica alla lex specialis: conferma della legittimità da parte del Consiglio di Stato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla società Sicurezza e Ambiente S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio che ne aveva confermato l’esclusione da una gara per l’affidamento in concessione di servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a Roma. L’esclusione era motivata dalla difformità dell’offerta economica rispetto alle prescrizioni della legge di gara (lex specialis), poiché il ribasso offerto non era stato applicato a tutte le tipologie di intervento come invece richiesto. La sentenza chiarisce che, dopo l’interpretazione vincolante data dal Consiglio di Stato in un precedente giudizio (n. 4089/2024), la stazione appaltante aveva il potere-dovere di escludere l’offerta non conforme, senza necessità di riattivare la verifica di congruità o permettere la modifica dell’offerta, così garantendo la par condicio tra i concorrenti. Sono stati inoltre dichiarati irricevibili o infondati i motivi di ricorso volti a contestare la lex specialis o il criterio di aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione della lex specialis di gara, la quale imponeva che il ribasso percentuale offerto dai concorrenti si applicasse a tutte le tipologie di intervento, incluse le aree inferiori ai 50 mq. La società Sicurezza e Ambiente aveva invece presentato un'offerta che escludeva il ribasso su tali aree, come risultava dal Piano Economico Finanziario (PEF) e dalle giustificazioni fornite. Dopo che il Consiglio di Stato (sent. n. 4089/2024) aveva chiarito che il ribasso doveva applicarsi anche a queste aree, la stazione appaltante ha proceduto a valutare la conformità dell’offerta e ne ha disposto l’esclusione, ritenendo che una modifica postuma dell’offerta violerebbe il principio di immodificabilità delle offerte e la par condicio. Il Consiglio ha altresì ritenuto infondati i motivi relativi all’obbligo di nuova verifica di congruità e contraddittorio, poiché l’offerta era irrimediabilmente non conforme alla lex specialis come interpretata. È stata inoltre confermata la legittimità della scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché corretta la dichiarazione di irricevibilità dei motivi volti a ottenere la riedizione della gara, perché non proposti tempestivamente con ricorso incidentale.



