27/10/2025
Art. 110

Esclusione dal cumulo alla rinfusa per le reti di imprese nelle gare d’appalto: la non equiparazione ai consorzi stabili e rigetto del ricorso del RTI Baraldini

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso in appello di Grenti s.p.a., riformando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la possibilità per la Rete Costruttori Bologna, quale parte del RTI Baraldini, di beneficiare del cosiddetto 'cumulo alla rinfusa' ai fini della qualificazione SOA per la partecipazione alla gara. Il Consiglio ha stabilito che tale istituto è riservato esclusivamente ai consorzi stabili, non estendendosi alle reti di imprese salvo esplicita previsione legislativa. La Corte ha quindi respinto il ricorso del RTI Baraldini, dichiarando improcedibile l’appello incidentale e compensando le spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su un’analisi dettagliata della disciplina delle reti di imprese, dei consorzi stabili e dell’istituto del cumulo alla rinfusa. Il Consiglio di Stato chiarisce che, sebbene la normativa (d.lgs. n. 36/2023) consenta in alcuni casi alle reti di imprese di essere equiparate ai consorzi stabili per l’ottenimento della qualificazione SOA, tale equiparazione è limitata e non comporta l’estensione automatica del regime del cumulo alla rinfusa, che resta un’eccezione normativa prevista esclusivamente per i consorzi stabili veri e propri. Inoltre, la Rete Costruttori Bologna non possedeva una propria struttura di impresa autonoma, requisito essenziale per essere qualificata come consorzio stabile. Il principio è che la capacità di qualificazione di una rete-impresa ai fini della partecipazione alle gare pubbliche non può essere surrogata dai requisiti delle singole imprese retiste con il cumulo alla rinfusa, se non nelle ipotesi rigorosamente previste. La decisione sottolinea la necessità di rispettare la lettera della legge e le differenze strutturali tra i diversi tipi di aggregazione d’impresa. Con ciò, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso originariamente proposto dal RTI Baraldini e dichiarato improcedibili i motivi di appello incidentale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è richiamato nella parte del giudizio relativa alla valutazione delle offerte anormalmente basse e alla verifica dei costi della manodopera. In particolare, viene citato per sottolineare che la mancanza di documentazione obbligatoria sul costo della manodopera, a corredo dell’offerta economica, non può essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara. La motivazione della sentenza, tuttavia, si concentra in misura maggiore sulle questioni relative ai requisiti di partecipazione, ma evidenzia che la corretta applicazione dell’art. 110 garantisce la regolarità e trasparenza delle procedure di gara, specie in presenza di offerte sospettate di anomalia.

Articoli di riferimento