28/01/2026
Art. 62Art. 63

Rigetto dell'appello sulla gara SAI Telese Terme: chiarimenti su ruolo delle centrali di committenza e qualificazione delle stazioni appaltanti

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla Società Cooperativa Sociale Solidarci contro la sentenza del TAR Campania che aveva confermato l’aggiudicazione del servizio SAI da parte del Comune di Telese Terme alla cooperativa Lilliput. Le doglianze dell'appellante riguardavano la legittimità delle attività di committenza ausiliaria affidate ad Asmel (a seguito di sua cancellazione dall’elenco delle centrali qualificate ANAC), la qualificazione del Comune come stazione appaltante, presunte irregolarità nell’offerta della vincitrice e la valutazione delle offerte della seconda classificata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure sollevate, confermando pienamente la legittimità della procedura di gara e l’operato del Comune.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ha analizzato in dettaglio tutte le censure sollevate da Solidarci, concentrandosi su due profili principali: 1) la presenza e il ruolo di Asmel come centrale di committenza/fornitore della piattaforma telematica dopo la cancellazione dall’elenco ANAC; 2) la qualificazione del Comune di Telese Terme come stazione appaltante secondo il nuovo Codice dei contratti. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il Comune ha svolto direttamente la gara e si è limitato a utilizzare la piattaforma telematica Asmecomm di Asmel come mero supporto tecnico, senza affidare funzioni di centrale di committenza in senso proprio, né ricorrere ad un affidamento diretto contestato. Quanto alla qualificazione, il ricorso dell’appellante è stato ritenuto generico e privo di elementi oggettivi idonei a comprovare l’assenza dei requisiti in capo al Comune. Le ulteriori censure su presunte dichiarazioni mendaci o sul mancato possesso della disponibilità degli alloggi in capo alla vincitrice sono state respinte sulla base della natura di requisito di esecuzione (non di partecipazione) richiesto dalla lex specialis, e per l’assenza di reali false dichiarazioni. Anche le doglianze sulla valutazione delle offerte tecniche sono state ritenute inammissibili o generiche, in mancanza di specifici vizi di illogicità o arbitrarietà. Infine, il Consiglio ha confermato che la terza classificata non ha interesse a impugnare l’offerta della seconda, una volta respinti i motivi sull’offerta della prima classificata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 62

L’art. 62 disciplina le modalità di aggregazione delle committenze e la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi di centrali di committenza e servizi ausiliari. La sentenza chiarisce che, nel caso di specie, Asmel ha svolto solo un ruolo strumentale di supporto tecnico (piattaforma telematica), senza attribuzione di compiti di centrale di committenza veri e propri, né in forza di convenzione né mediante affidamento diretto. Pertanto, la perdita della qualificazione ANAC di Asmel non ha inficiato la regolarità della procedura, perché il Comune ha agito direttamente come stazione appaltante conforme al dettato dell'articolo.

Articolo 63

L’art. 63 regola i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. L’appellante contestava la qualificazione del Comune di Telese Terme, ritenendo la struttura troppo piccola per avere i requisiti necessari. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale censura generica e non supportata da principi di prova: la semplice estrazione dal portale ANAC attestava la qualificazione, e non era compito del giudice svolgere indagini esplorative, in linea con la ratio dell’articolo che richiede un’accertata organizzazione, competenza ed esperienza. Le eventuali carenze di documentazione o di verifica della qualificazione ricadono sull’onere di parte ricorrente, non sull’obbligo autonomo del giudice.

Articoli di riferimento