Consiglio di Stato, Sez. V, 2026 – Gara ANAS S.S. 182: legittima esclusione e limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle offerte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale del RTI Franco Giuseppe S.r.l., confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara per aver inserito un nuovo prezzo non ammesso dalla lex specialis, ed ha accolto l’appello incidentale di Sposato Costruzioni S.r.l., riformando la decisione del TAR Calabria e respingendo il ricorso di primo grado. La sentenza ribadisce il margine di autonomia della commissione di gara in sede di valutazione delle offerte tecniche, riconoscendo che il sindacato del giudice amministrativo può intervenire solo in caso di manifesta illogicità, errore di fatto o violazione delle regole di gara, ma non può sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato afferma che l’offerta del RTI Franco Giuseppe S.r.l. è stata correttamente esclusa dalla procedura di gara, poiché ha indicato un 'nuovo prezzo' non ammesso dalla lex specialis per un criterio dove tale inserimento era espressamente vietato. Il Consiglio di Stato chiarisce che non si trattava di un mero errore materiale ma di una violazione sostanziale delle regole di gara. Sul tema delle valutazioni tecniche delle offerte, la sentenza stabilisce che il giudice amministrativo esercita un controllo pieno sulle valutazioni discrezionali della commissione solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti, senza sostituirsi all’amministrazione nelle scelte di merito. Quanto alle contestazioni relative all'attribuzione dei punteggi tecnici, il Collegio ritiene che le doglianze del RTI Franco Giuseppe si traducessero in un’inammissibile richiesta di sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche della commissione. Infine, la sentenza respinge le doglianze sulla mancanza di istruttoria tecnica, ribadendo che la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) in sede amministrativa non può supplire all’onere di parte di allegare fatti e vizi specifici degli atti impugnati e che gli strumenti istruttori devono essere utilizzati solo se realmente necessari.



