Legittimità della valutazione del Piano Economico-Finanziario e dell'attribuzione dei punteggi in una gara per la concessione di servizi archeologici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'ATI Promakos contro la sentenza del TAR Sardegna che aveva confermato l'aggiudicazione della concessione per la gestione del Parco archeologico Nuraghe Losa in favore della società Paleotour. Promakos contestava l'adeguatezza del Piano Economico-Finanziario (PEF) di Paleotour e l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate entrambe le censure, confermando che la valutazione del PEF rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e che il punteggio doveva essere attribuito sull'importo complessivo del canone offerto, anziché sulla sola percentuale di rialzo.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce che la valutazione della sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF) nelle concessioni di servizi costituisce un apprezzamento tecnico riservato alla stazione appaltante e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico. Il Consiglio di Stato osserva che il PEF presentato da Paleotour, anche se meno dettagliato rispetto a quello di Promakos, presenta comunque tutti gli elementi necessari secondo il modello di gara e consente la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta. Inoltre, il Consiglio di Stato chiarisce che il criterio per il punteggio economico previsto dalla lex specialis dev'essere letto in coerenza con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il canone annuo complessivo offerto e non soltanto la percentuale di aumento rispetto alla base d'asta. Pertanto, non sussistono vizi nella procedura di aggiudicazione censurati dall'appellante.



