Esclusione da gara per insufficiente qualificazione SOA: conferma della legittimità secondo i principi del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’RTI guidato da Rael di Carioti Giuseppe e C. S.r.l., in quanto una delle mandanti (Mancino S.r.l.) non possedeva la qualificazione SOA necessaria per la quota di lavori dichiarata in categoria OG10. È stato ritenuto che la qualificazione doveva essere parametrata all’importo complessivo del lotto, come espressamente previsto dalla legge di gara. La minima differenza sull’importo qualificato (400 euro) è stata ritenuta rilevante e non superabile tramite soccorso istruttorio o correzione d’ufficio. L’appello è stato dunque rigettato, confermando la sentenza di primo grado.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio che tutti i membri di un raggruppamento temporaneo di imprese devono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione in misura proporzionale alla quota dei lavori che si impegnano a realizzare. Nel caso di specie, la SOA della mandante Mancino S.r.l. copriva un importo leggermente inferiore (di 400 euro) rispetto alla quota lavori OG10 che dichiarava di voler eseguire: tale carenza, anche se minima, costituisce causa di esclusione secondo la giurisprudenza consolidata (richiamata la Plenaria n. 6/2019). Non è stato riconosciuto alcun margine per sanare la carenza tramite correzioni, soccorso istruttorio o modifiche del raggruppamento, stante l’assenza dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice. La lex specialis prevedeva possibilità di affidamento dell’intero importo a un solo operatore, per cui il requisito andava parametrato al 100% del lotto. Non sussisteva dunque alcuna violazione dei principi di concorrenza o massima partecipazione, in quanto l’esclusione discendeva da regole di gara legittime e proporzionali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’appellante ha invocato l’art. 3 per sostenere che la disciplina di gara doveva essere interpretata a favore della concorrenza e dell’accesso alle micro, piccole e medie imprese. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che il principio dell’accesso al mercato non potesse prevalere sulle regole specifiche della legge di gara che richiedevano la qualificazione sull’intero importo del lotto, ritenendo così legittima l’esclusione in presenza di una carenza, sia pure minima, del requisito di qualificazione.
Richiamato dall’appellante per sostenere la tassatività delle cause di esclusione e la necessità di favorire la partecipazione. Il Consiglio di Stato ha però osservato che la causa di esclusione – l’insufficienza della qualificazione SOA in relazione alla quota dichiarata – rientra tra quelle tassative previste dal codice e dalla giurisprudenza, ed è conforme ai principi di proporzionalità e trasparenza, non potendo essere derogata neppure per scostamenti minimi.



