28/08/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 101

Esclusione da gara per mancata allegazione dell'allegato essenziale all'offerta economica: conferma del divieto di soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Globalagri S.r.l., confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'aggiudicazione della gara per la fornitura di mangimi per la Polizia di Stato. La società era stata esclusa perché non aveva allegato l'allegato 11, contenente i prezzi unitari dei materiali, richiesto a pena di esclusione dal disciplinare. La stazione appaltante aveva tentato di sanare tale mancanza tramite soccorso istruttorio, ma ciò è stato ritenuto illegittimo poiché la normativa non consente il soccorso istruttorio per carenze dell'offerta economica. Né l'avvenuta predisposizione e sottoscrizione digitale del documento prima della scadenza né il principio di tassatività delle cause di esclusione o quelli di risultato e fiducia, invocati dall'appellante, sono stati ritenuti idonei a cambiare l'esito della controversia.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato ruota attorno all'interpretazione del disciplinare di gara e delle norme del Codice degli Appalti, in particolare quanto agli effetti della mancata allegazione di un documento qualificato come 'elemento essenziale' dell'offerta economica (allegato 11 con i prezzi unitari). Secondo la legge di gara – e coerentemente con l'art. 101 del Codice, che esclude la sanabilità con soccorso istruttorio delle carenze documentali relative all'offerta tecnica ed economica – tale omissione determina l'esclusione automatica. Il Collegio conferma che il disciplinare, nella parte in cui richiede espressamente e a pena di esclusione sia il modulo generato dal sistema che l'allegato 11, non può essere derogato: l'offerta risulta indeterminata e non valutabile in assenza di tutti gli elementi richiesti. I principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2), invocati per una lettura più flessibile, non possono sovvertire le regole poste a tutela della par condicio tra i partecipanti e della certezza delle regole di gara. Il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10) – pure richiamato – non è pertinente rispetto alle previsioni oggettive sull'offerta stessa, ma vale per i requisiti soggettivi di partecipazione. La circostanza che il documento mancante fosse stato predisposto prima della scadenza non incide, poiché l'obbligo era di allegarlo correttamente all'offerta; non essendolo stato, non è ammissibile integrare successivamente. L'appello di Globalagri è stato pertanto respinto e confermata l'esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato da parte appellante per sostenere una lettura orientata al risultato della procedura di affidamento (gara aggiudicata al miglior prezzo). Il Consiglio di Stato precisa che il principio del risultato va applicato nel rispetto delle regole di gara e non può legittimare il superamento di prescrizioni espresse dal disciplinare in materia di elementi essenziali dell'offerta.

Articolo 2

Invocato per sostenere la necessità di salvaguardare l’affidamento dell’operatore economico e la buona fede. La sentenza chiarisce che il principio della fiducia non abilita né le stazioni appaltanti né i concorrenti a derogare alle regole formali fissate dal disciplinare e dal codice, specie quando queste tutelano la regolarità della gara.

Articolo 10

Invocato dall’appellante per far dichiarare nulla la clausola di esclusione per la mancata allegazione dell’allegato 11, sostenendone la non essenzialità. Il Consiglio di Stato chiarisce che il principio di tassatività si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione e non agli elementi oggettivi dell’offerta, ai quali la stazione appaltante può richiedere la completa conformità.

Articolo 101

Articolo centrale per la decisione. La sentenza ribadisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per carenze relative all’offerta tecnica ed economica (come la mancata allegazione dell’allegato 11). Solo errori materiali o chiarimenti sono ammessi, ma non integrazioni o sanatorie sostanziali che alterino l’offerta presentata.

Articoli di riferimento